Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24795 - pubb. 28/01/2021

Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente e concordato preventivo

Tribunale Reggio Emilia, 20 Gennaio 2021. Est. Morlini.


Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente - Ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo - Successivo incasso della banca - Compensazione con altri crediti della banca verso il correntista - Legittimità - Condizioni e limiti



In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, è necessario accertare - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo incassato dalla banca - se la convenzione relativa all’anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

FATTO

Promuovendo la presente controversia, IM. ha dedotto che, a seguito di ricorso prenotativo ex art. 161 comma 6 L.F presentato il 22/10/2013 e pubblicato al Registro Imprese il 24/10/2013, è stata sottoposta a concordato preventivo ritualmente omologato; che all’epoca del deposito del ricorso prenotativo intratteneva rapporti di conto corrente con la Banca Nazionale del Lavoro; che dopo il 24/10/2013 sono affluiti sul conto corrente cinque pagamenti da parte dei clienti di IM. per il complessivo importo di € 23.331,85; che la Banca, pur se espressamente richiesta, ha rifiutato di procedere alla restituzione di tale somma, ritenendo di poterla compensare con il proprio credito per la restituzione degli importi messi a disposizione del correntista sulla base di un contratto di anticipazione su effetti commerciali, cd. sconto.

In ragione di tale narrativa e giudicando ingiustificato il rifiuto alla restituzione delle somme incassate dopo la sottoposizione a concordato preventivo, IM. ha evocato in giudizio la BNL chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 23.321,85, oltre interessi.

Nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace la Banca.

Il giudice inizialmente procedente, rigettata la richiesta di ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. formulata da parte attrice, ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., preceduta da termine per memorie scritte, alla quale il fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo magistrato, nel frattempo nominato nuovo istruttore.

 

DIRITTO

a) Va innanzitutto evidenziato che parte attrice ha documentalmente provato quanto dedotto in ordine al fatto che, dopo la pubblicazione effettuata il 24/10/2013 al Registro Imprese del ricorso prenotativo ex articolo 161 sesto comma L.F., sono pervenuti sul conto corrente intestato all’attrice cinque pagamenti da parte dei clienti di IM. per il complessivo importo di € 23.331,85 (cfr. all. 5 bis e 12-14 fascicolo di parte).

Ciò detto, è noto che la giurisprudenza di legittimità non ha offerto risposte univoche in ordine alla problematica relativa alla possibilità per la Banca, dopo l’ammissione del correntista ad una procedura fallimentare, di compensare il proprio debito per la restituzione dei pagamenti ricevuti, con il proprio credito relativo all’anticipazione su ricevute bancarie, ciò che è appunto oggetto della presente controversia.

In particolare, è di tutta evidenza che nessun profilo di problematicità si porrebbe laddove si aderisse alla tesi della non operatività di tale compensazione, per evitare lesioni della par condicio creditorum, ciò che è stato sostenuto anche da alcune pronunce di legittimità: in tal caso, la domanda di condanna attorea andrebbe senza dubbio accolta.

Peraltro, la domanda di condanna attorea deve essere accolta anche aderendo all’opposta tesi della possibilità teorica di compensazione, sostenuta più recenti pronunce di legittimità e fatta propria anche da questo Giudice con la sentenza di Trib. Reggio Emilia 17/12/2014 n. 1714.

Infatti, tale seconda tesi postula che in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, è necessario accertare,se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto, contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente” (così Cass. n. 3336/2016 e Cass. n. 17999/2011, che in motivazione richiama anche i precedenti di Cass. n. 4205/2001, Cass. n. 2539/1998; in questi esatti termini anche la citata Trib. Reggio Emilia n. 1714/2014).

Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che nel caso che qui occupa non vi è prova dell’esistenza di una convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto, che contenga una clausola attributiva del diritto della banca di incamerare le somme riscosse a titolo di compensazione per il proprio credito.

E d’altronde, trattasi di patto che deve essere contenuto in un contratto, quale quello bancario, il quale per legge va stipulato in forma scritta a pena di nullità; e di patto che, per essere opponibile alla procedura ai sensi del combinato disposto dagli articoli 169 e 45 L.F., deve avere data certa anteriore all’iscrizione al Registro Imprese del ricorso prenotativo.

Come detto, manca però la prova dell’esistenza di tale patto.

b) In ragione di quanto sopra, la domanda attorea va accolta, con conseguente condanna della convenuta a pagare all’attrice la somma di € 23.321,85. Sulla cifra capitale, come da richiesta vanno accordati gli interessi legali delle singole date di incasso, nonché gli interessi ex articolo 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, radicata con il deposito del ricorso per la mediazione il 19/10/2016 (cfr. all. 9), al saldo

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

-         condanna Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a pagare a IM. s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo € 23.321,85, oltre interessi legali dalle date di incasso indicate a pagina 2 della citazione, oltre interessi ex articolo 1284 comma 4 c.c. dal 19/10/2016 al saldo;

-         condanna Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a rifondere a IM. s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 271,95 per esborsi, € 4.800 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Reggio Emilia, 20/1/2021

 

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini