Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24713 - pubb. 08/01/2021
Indicazione di indirizzo PEC ed elezione di domicilio. Modalità di redazione dell’appello. Accoglimento parziale della domanda e regime delle spese
Appello Firenze, 01 Ottobre 2020. Pres. Anna Primavera. Est. Soggia.
Indicazione di indirizzo PEC - Elezione di domicilio - Effetti
Appello - Modalità - Contraddittorio con la sentenza impugnata - Argomenti critici che offrano spunti per una decisione diversa
Accoglimento parziale della domanda - Regime delle spese - Ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa
L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. (così, Cass. SS.UU. 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
L’art. 342 c.p.c. non richiede l’adozione di “forme sacramentali”, né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, perché l’una e l’altra comporterebbero il sacrificio del diritto della parte ad una decisione di merito in nome di un vacuo formalismo; è sufficiente che l’appellante si ponga in contraddittorio con la sentenza impugnata e proponga al giudice di appello argomenti critici che offrano spunti per una decisione diversa.
Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Cass. civ. Sez. III Ord., 24/10/2018, n. 26918). (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini
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