Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24575 - pubb. 01/12/2020

Pattuizione di interessi moratori oltre soglia, gratuità del contratto, nullità della clausola e obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi

Cassazione civile, sez. III, 09 Novembre 2020, n. 24992. Pres. Travaglino. Est. Chiara Graziosi.


Contratto di leasing – Usura – Interessi di mora maggiori del tasso soglia – Nullità della clausola – Espansione della sanzione agli interessi di altre specie – Insussistenza



L’art. 1815 c.c., comma 2, prevede una nullità parziale che colpisce soltanto la clausola con la quale siano pattuiti interessi – corrispettivi o moratori – usurari. L’espressione "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e" che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono solo quelli previsti nella clausola nulla, senza espansione della sanzione ad interessi di altra specie di per sé sani perché non usurari.

La pattuizione di interessi con un saggio superiore al tasso soglia non costituisce, di per sé, reato, dal momento che coincide esclusivamente con l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa. La clausola nulla ex art. 1815 c.c., comma 2, si pone su un piano diverso, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo sotteso alla formazione della volontà di stipulare detta clausola. Nell'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, non si è di fronte a un "usuraio" né ad una "vittima del reato", bensì, soltanto, ad una nullità per violazione di norma imperativa. (Marco Quagliaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Marco Quagliaro del Foro di Udine



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