Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24522 - pubb. 18/11/2020

Fideiussione A.B.I.: la nullità è rilevabile d’ufficio

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 13 Ottobre 2020. Est. Rita Di Salvo.


Fideiussione A.B.I. – Nullità – Eccezione in sede di precisazione conclusioni – Nullità rilevabile d’ufficio – Sussistenza

Fideiussione A.B.I. – Nullità – Effetti – Nullità contratto – Sussistenza – Sussistenza



La nullità totale del contratto fideiussorio per essere la stessa conforme allo schema ABI, in violazione dell’art. 2 della Legge 287/1990, in applicazione alle statuizioni, di cui al provvedimento nr. 55/2005 della Banca d’Italia, è rilevabile anche se la domanda è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il giudice di merito è tenuto essenzialmente “a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva”, cioè se coincidono con quelle, individuate dalla Banca d'Italia, che violano la Legge n. 287 del 1990, e in caso affermativo è da ritenersi che la nullità che ne deriva travolga l’intero contratto di fideiussione. Invero, deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. perché la gravità delle violazioni in esame incide significativamente sulla posizione del garante per cui la sanzione della nullità nella sua massiva estensione riesce a riequilibrare la violazione della buona fede pre-contrattuale e contrattuale nonché la violazione dei principi di solidarietà sociale. Il principio di conservazione degli atti giuridici in tali ipotesi non può consentire la sopravvivenza delle restanti clausole in ragione dei principi di tutela della concorrenza e di tutti gli operatori commerciali. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



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