Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24479 - pubb. 10/11/2020
Mediazione delegata, diversità di prassi e rimessione in termini
Tribunale Bologna, 21 Luglio 2020. Est. Costanzo.
Mediazione delegata – Prassi locali – Comunicazione dei provvedimenti resi nei verbali delle udienze cartolari (trattazione scritta) – Omissione – Attivazione del procedimento di mediazione – Rimessione in termini
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZ II CIVILE - R.G. n. 21019/2019
G.U. DOTT. A. COSTANZO
UD. 21 LUGLIO 2020
Nel giudizio di opposizione a D.I. promosso da:
I. S.R.L., con gli Avv.ti S. -attrice opponente-
contro
B. s.r.l.s – società unipersonale -, con l’avv. L. R. -convenuta opposta-
ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI NELL’ INTERESSE DELL’ OPPONENTE I. S.R.L.
Premesso che:
1) I sottoscritti difensori non hanno ricevuto alcuna comunicazione via p.e.c. circa i “verbali di udienza in assenza conseguenti a trattazione scritta” sia con riferimento alla trattazione del 4/06/2020 che riguardo alla trattazione del 9 luglio u.s.;
2) I sottoscritti difensori non appartengono al Foro di Bologna, bensì a quello di Monza e Milano, ove, invece la prassi attuata costantemente comporta la comunicazione via p.e.c., da parte della cancelleria, del verbale di udienza con trattazione scritta o di qualsivoglia provvedimento giudiziale. Sicché i sottoscritti difensori, nella piena convinzione che vi fosse la medesima prassi attuata anche presso il Tribunale di Bologna, erano in attesa di ricevere comunicazione in tal senso;
3) I sottoscritti difensori, peraltro, per svariati giorni hanno avuto anche l’impossibilità di scaricare direttamente dal portale telematico detti documenti a causa del malfunzionamento del sistema […], cui sono abbonati da anni;
4) I sottoscritti difensori hanno avuto quindi conoscenza del prosieguo del giudizio solo attraverso la notifica dell’atto di precetto da parte del difensore della B. srls in danno della I. s.r.l., avvenuta il 10/13 luglio u.s.;
5) Con istanza del 13 luglio 2020 i sottoscritti difensori hanno immediatamente attivato la procedura di mediazione avanti alla ADR Center, come da documentazione quivi allegata. Del resto la parte opponente non aveva il benché minimo motivo, per non dare seguito a detta disposizione giudiziale;
6) pur nel supino rispetto del pieno potere giudiziale di invitare le parti ad attivare la mediazione, sommessamente si fa presente che nel caso di specie trattasi di fattispecie, in cui ex lege la mediazione è meramente facoltativa e non condizione di improcedibilità dell’azione giudiziale. In ogni caso essa è stata attivata in corso di giudizio ed il termine di quindici giorni è meramente dilatorio e non perentorio;
7) subordinare la definitività del D.I. quivi ritualmente opposto all’intempestivo avvio della procedura di mediazione, peraltro in un periodo di emergenza covid-19, in cui ogni tribunale ha attuato la propria prassi (generando caos e confusione anche per gli operatori del diritto), significherebbe pregiudicare irrimediabilmente diritti e azioni della parte opponente, agevolando inevitabilmente la parte ricorrente/convenuta opposta, che ha funto solo da “mera spettatrice”;
8) del resto lo stesso codice di procedura civile pone un obbligo di comunicazione di cancelleria per tutti i provvedimenti in realtà concretamente emessi fuori udienza (ai quali è equiparabile l’ordinanza emessa a seguito di udienza celebrata in assenza delle parti e con conseguente trattazione scritta), a maggiore ragione allorquando viene posto un termine a pena di improcedibilità e disposta una nuova udienza di trattazione scritta;
9) lo stesso Giudice quivi adito ha, molto correttamente, più volte ribadito l’importanza di attivare il procedimento di mediazione, per cercare di raggiungere un componimento bonario della lite. E’ logico che, in caso di rigetto della presente istanza, la parte opposta non avrebbe alcun interesse ad aderire alla procedura ormai attivata, costringendo l’attuale parte opponente ad instaurare comunque un giudizio a cognizione piena in separata sede (sia civile che penale), anche al solo fine di ottenere un equo indennizzo, con ciò incrementando e non riducendo i costi processuali.
P.Q.M.
I sottoscritti difensori chiedono che venga concessa la rimessione in termini alla parte opponente, che è in attesa di fissazione di prima comparizione avanti al Mediatore adito.
Conseguentemente chiedono che venga disposta la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.28/2010 rev. e che nelle more del giudizio di mediazione, venga revocata la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n.6156/2019 quivi opposto.
Chiedono, comunque, che vengano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ciò revocando l’ordinanza di fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
Si allegano i seguenti documenti:
8) istanza di mediazione;
9) atto di precetto notificato dalla B. srls a I. srl.
Milano/Bologna, 13 luglio 2020
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