Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24431 - pubb. 29/10/2020
Risoluzione di ordini di acquisto effettuati online per inadempimento della banca
Tribunale Bolzano, 22 Ottobre 2020. Est. Cristina Longhi.
Home banking – Prescrizione – Trading online – Obbligazioni bancarie – Contratti bancari in genere – Responsabilità della banca – Doveri informativi dell’intermediario – Onere della prova e nesso di causalità – Prodotti complessi – Strumenti finanziari – Responsabilità dell’intermediario
Nei giudizi di risarcimento del danno derivante da prestazione di servizi di investimento il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’operazione viene eseguita, ossia alla data di conferimento dell’ordine.
Alle operazioni svolte sino alla data del 01.11.2007 non è applicabile la disciplina relativa alle operazioni cd. execution only di cui al Reg. Consob n. 16190/2007, per cui in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante attività di negoziazione, ricezione o trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli art. 21 ss. TUF e 26 ss. del Reg. Consob n. 11522/1998.
Nel caso di compravendita di titoli in modalità execution only non rientranti nelle categorie indicate dall’art. 43 com. 1 lett a) Reg. Consob n. 16190/2007, l’intermediario è tenuto a provare di aver impartito sufficienti informazioni al cliente e di aver ottemperato agli obblighi di esecuzione delle valutazioni in termini di adeguatezza e di appropriatezza, risultando, in mancanza di tale prova, l’inadempimento acclarato. (Christian Perathoner) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Christian Perathoner
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