Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24363 - pubb. 11/01/2020
Improseguibilità dell’esecuzione: la cauzione trattenuta per decadenza dell’aggiudicatario va consegnata al debitore
Tribunale Verona, 17 Luglio 2020. Est. Burti.
In caso di declaratoria di improseguibilità dell’esecuzione, la cauzione trattenuta a fronte della intervenuta decadenza dell’aggiudicatario va restituita al debitore esecutato.
Difatti, la disposizione che prevede l’incameramento della cauzione a titolo di multa, in caso di decadenza dell’aggiudicatario, ha una chiara funzione sanzionatoria; funzione che sarebbe frustrata ove le somme in questione fossero, in caso di improseguibilità dell’esecuzione, restituite all’aggiudicatario stesso.
D’altro canto, ai sensi dell’art. 632, comma 2, c.p.c., in caso di estinzione del processo avvenuta dopo l’aggiudicazione (o l’assegnazione), le somme ricavate dalla vendita coattiva (o l’assegnazione) del bene pignorato devono essere restituite al debitore. (Massima a cura di ineXecutivis) (riproduzione riservata)
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