Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24278 - pubb. 01/10/2020
La penale per estinzione anticipata del prestito non va considerata ai fini del calcolo del TEG per la determinazione del superamento del tasso-soglia usurario
Tribunale Benevento, 03 Giugno 2020. Est. Galasso.
Usura – TEG – Penale di estinzione anticipata – Elemento della base di calcolo – Esclusione
La somma dovuta dal mutuatario in caso di estinzione anticipata (facoltà riconosciuta dall’art. 40, co. 1, t.u.b., contro «un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito»), costituisce una multa poenitentialis, corrispondente a quella prevista dall’art. 1373, co. 3, c.c.
Essa non può essere inclusa nelle voci che concorrono a comporre il T.E.G., perché l’estinzione anticipata costituisce un mero diritto potestativo del beneficiario del prestito, che costui può stabilire se e quando eventualmente esercitare, non svolge la funzione degli interessi e non remunera sic et simpliciter l’erogatore del credito, bensì lo tutela dalla perdita di un’utilità futura, che il contratto gli avrebbe garantito (cfr. Trib. Roma, 3 Aprile 2019, sent. n. 7576; Trib. Avezzano, 12 Ottobre 2019, sent. n. 477; Trib. Genova, Sez. VI, 22 Gennaio 2019; Trib. Bari, Sez. II, 2 Gennaio 2018; Trib. Roma, 16 Giugno 2016). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
IL TRIBVNALE DI BENEVENTO
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 461/2014 R.G.A.C.:
1. Prescindendo dalla questione della legittimazione passiva all’azione di ripetizione del premio di polizza, che (si vedrà) rimane, nella specie, concretamente irrilevante, deve ammettersi che il medesimo premio rilevi, nella fattispecie in esame, al fine dell’accertamento della violazione della soglia usuraria.
Si tratta di un’assicurazione imposta dalla legge.
L’art. 54, D.P.R. 180/1950 (espressamente richiamato dall’art. 8 delle condizioni generali), infatti, nei casi di cessione di quota della retribuzione (cessione prevista nella vicenda in esame), obbliga il cedente (ossia il lavoratore dipendente) alla «assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito».
Potrebbe ritenersi che il costo del credito non possa, ai fini dell’accertamento dell’usura, considerarsi composto, altresì, da una voce imposta dalla legge: si tratta, infatti, di un onere che non dipende dalla volontà negoziale di chi eroga il credito medesimo, e che la disciplina della materia impone certo a tutela del finanziatore, benché pure (ma altrettanto può dirsi per le polizza collegate ai prestiti e non imposte dalla legge) a vantaggio del beneficiario del prestito, che si vede facilitato nell’ottenimento dello stesso prestito.
Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dell’usura, vigenti all’epoca della conclusione del contratto, escludevano, infatti, questo genere di assicurazioni dal calcolo del T.E.G.M.
L’art. 2, co. 1, l. 108/1996, nell’escludere i costi per tributi, inoltre, potrebbe voler confermare che le prestazioni imposte dalla legge non possano considerarsi nella valutazione dell’usura: in quanto non ascrivibili alla parte che eroga il credito, né tali da beneficiare la medesima.
La S.C., tuttavia (Cass. civ., Sez. I, 24.9.2018, ord. n. 22458), ha affermato, affrontando la questione in maniera approfondita, quanto segue:
Orbene, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica - diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG.
2.11. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale.
A conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che «Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo» (Cass. n. 8806 del 05/04/2017).
[…]
2.13. Quanto al secondo profilo di doglianza, va rilevato che la ricorrente, dopo avere osservato che le voci che compongono il TEG sono quelle che determinano "una effettiva e concreta remunerazione per il soggetto erogante il credito", si è limitata a sostenere assertivamente che la remunerazione era esclusa per le polizze assicurative del tipo di cui si discute (fol. 19).
Tale censura parte dal presupposto, errato per le ragioni sopra enunciate, di una sovrapponibilità per proprietà traslativa tra obbligatorietà della polizza e non remuneratività della stessa, e, per di più, non attinge la ratio decidendi giacché, a fronte dell'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello, si limita a svolgere una contestazione articolata solo sul piano formale laddove avrebbe dovuto illustrare, con riferimento alla fattispecie concreta, gli elementi decisivi non esaminati dalla corte territoriale che, ove considerati, avrebbero condotto all'accoglimento dell'appello.
2.14. Non può condividersi nemmeno l'argomento svolto partendo dalle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", adottato dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009, il quale ha previso al paragrafo C.4. che, per la determinazione del TEG, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina (v.sub 2.6.) al punto5) «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente», con la precisazione (in nota n.11) che nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) anche le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.
La espressa inclusione, così formalizzata, non dimostra affatto - come propugnato dalla ricorrente - che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, in particolare nel caso, come il presente, in cui la spesa era connotata dal carattere remunerativo, tale da consentire di ricondurla sotto la disciplina della disposizione generale, per le ragioni già esposte sopra. Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate.
Poco senso assumerebbe che la stessa voce venisse inclusa o meno nel computo condotto ai fini dell’usura, a seconda dell’epoca del contratto, quando, comunque, ci si trovi nel periodo di vigenza della l. 108/1996: né le Istruzioni della Banca d’Italia potrebbero derogare alla norma penale, cui rimangono sottordinate (e cfr. il primo capoverso del § 2.11 della motivazione della decisione citata).
Il discrimen, invece, è se l’assicurazione remuneri, anche indirettamente, il finanziatore, ossia se costituisca un onere collegato all’erogazione del credito, ed inteso ad avvantaggiare il finanziatore medesimo.
Non rileva neppure, come, da ultimo, prevede la stessa Banca d’Italia, e come osserva la citata decisione della S.C., se «la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente» (alternativa espressamente prevista dal ricordato art. 8 delle condizioni generali contrattuali: benché, nella specie, il beneficiario del prestito non si sia avvalso della facoltà di individuare direttamente la compagnia assicurativa con cui contrarre).
Nella specie, il collegamento tra l’erogazione del prestito e la polizza assicurativa è diretto ed immediato, ed avvantaggia, in primo luogo, il finanziatore: che viene garantito da eventi i quali gli impediscano, nel tempo, di continuare a fruire della cessione della quota della retribuzione del finanziato.
Deve, allora, concludersi nel senso che il premio di polizza vada incluso tra i costi rilevanti ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia.
2. Nel caso di specie, il ricorrente deposita una perizia tecnica, dalla quale si evince che il T.E.G., computato alla luce anche del peso del premio assicurativo, ascende al 20,593%, contro un tasso soglia del 15,10%.
La convenuta non censura in maniera puntuale e specifica tale calcolo.
Deve concludersi, allora, nel senso del superamento del tasso-soglia.
3. La conseguenza, rispetto al premio pagato, tuttavia, non può consistere nella ripetizione: che, comunque, non potrebbe essere chiesta alla società finanziatrice: la quale agiva (ancora l’art. 8 delle condizioni generali contrattuali), nei confronti dell’assicuratore, quale mandataria del beneficiario del prestito (il quale, pertanto, assumeva la qualità di contraente).
L’art. 1815, co. 2, c.c., dispone che «Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
La norma, pertanto, prevede che il debitore non debba pagare gli interessi (e che, pertanto, ove li abbia pagati, possa ripeterli), ma non che egli non debba pagare le commissioni, le remunerazioni ed i costi, collegati all’erogazione del prestito.
Tali altre voci, infatti, pur concorrendo a comporre il costo dell’operazione, rilevante ai fini dell’usura, non costituiscono corrispettivo del prestito, ma delle forme di spesa, dovute in ragione solo indiretta della percezione del credito: ma, più direttamente, in ragione dell’ottenimento di altro vantaggio o prestazione, seppur collegato.
Nel caso del premio di polizza, il beneficiario del credito contrae un’assicurazione: che costituisce un contratto differente da quello di prestito o mutuo, e che viene concluso con altra controparte contrattuale: esso non può essere travolto, ipso facto, dalla parziale nullità del contratto di credito, sia per la differenza funzionale e strutturale, sia perché la controparte non è la medesima, sia perché continua a svolgere una propria causa economica e giuridica: giacché la nullità della pattuizione degli interessi non si estende al capitale, che deve, comunque, essere rimborsato.
La questione, poi, se il premio, una volta esclusi gli interessi, risulti, ex post, commisurato in una somma eccessiva, non è stata neppure sollevata.
4. Quanto alla somma dovuta in caso di estinzione anticipata (facoltà riconosciuta dall’art. 40, co. 1, t.u.b., contro «un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito»), e, nella specie, versata dal beneficiario del prestito, essa, ai sensi dell’art. 11 delle condizioni generali, era fissata nell’1% del capitale residuo.
Si tratta di una multa poenitentialis, corrispondente a quella prevista dall’art. 1373, co. 3, c.c.
Essa non può essere inclusa nelle voci che concorrono a comporre il T.E.G., perché l’estinzione anticipata costituisce un mero diritto potestativo del beneficiario del prestito, che costui può stabilire se e quando eventualmente esercitare, non svolge la funzione degli interessi e non remunera sic et simpliciter l’erogatore del credito, bensì lo tutela dalla perdita di un’utilità futura, che il contratto gli avrebbe garantito (cfr. Trib. Roma, 3 Aprile 2019, sent. n. 7576; Trib. Avezzano, 12 Ottobre 2019, sent. n. 477; Trib. Genova, Sez. VI, 22 Gennaio 2019; Trib. Bari, Sez. II, 2 Gennaio 2018; Trib. Roma, 16 Giugno 2016).
5. In conclusione, la convenuta deve restituire i soli interessi ottenuti, nella misura in cui ancora non li ha già rimborsati nel corso della vicenda: la quale ha già visto, appunto, una parziale refusione di somme, a favore del T..
Secondo il preciso conteggio, svolto dalla banca convenuta nel costituirsi, e non sottoposto a critica specifica da parte del ricorrente, la somma residua da restituire ammonta ad euro 4.008,35: cui sommare gli interessi legali dalla data della domanda (nella specie, la notificazione del ricorso risale al 31 Ottobre 2019), stante la condizione di buona fede dell’accipiens (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31.1.2019, sent. n. 2993; la buona fede deve, poi, presumersi, salva la prova contraria da parte del solvens, nella specie non fornita: e, inoltre, essa deriva dall’incertezza non piccola, in punto di diritto, sull’inclusione del premio di polizza tra le voci rilevanti ai fini dell’usura; sulla presunzione di buona fede in caso di ripetizione dell’indebito, cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 18.11.2016, ord. n. 23543).
Gli interessi legali non risultano espressamente richiesti: ove non fosse possibile riconoscerli d’ufficio, essi possono, comunque, essere inclusi nella più ampia nozione di risarcimento del danno: quest’ultimo domandato dal ricorrente, e la cui unica voce concretamente ravvisabile è, appunto, quella degli interessi.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente, da ascriversi alla convenuta.
Verrà considerata l’attività difensiva concretamente svolta (mancano memorie; la causa si è esaurita alla prima udienza, sebbene attraverso un rinvio: ma questo è dipeso dallo stesso ricorrente; nessun’istruttoria è stata condotta, se non mediante la documentazione depositata).
La già segnalata difficoltà in diritto della risoluzione della questione della rilevanza del costo di polizza, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso-soglia, ed il solo parziale accoglimento delle domande giustificano la compensazione per metà delle spese medesime.
Distrazione come da istanza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. condanna la B. BANK P.L.C. a pagare a T. O. la somma di euro 4.008,35, oltre agli interessi legali dal 31 Ottobre 2019 al soddisfo;
2. condanna la B. BANK P.L.C. a rifondere a T. O. le spese di lite, liquidate, previa compensazione per metà, in euro 800,00 per compensi ed in euro 72,75 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all’I.V.A. ed alla Cassa come per legge; distrazione in favore dell’Avv. E. D.
Benevento, 3 Giugno 2020
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO