Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24270 - pubb. 30/09/2020
Gli interessi passivi sulle rate addebitate in conto corrente non rilevano ai fini dell’anatocismo
Tribunale Benevento, 11 Febbraio 2020. Est. Galasso.
Anatocismo – Mutuo – Interessi passivi su rate addebitate in conto corrente – Esclusione
Nel momento dell’addebito, il mutuatario compie un pagamento: ove il saldo del conto, al momento, sia attivo, tale saldo viene diminuito della somma della rata; ove (o nella misura in cui) il saldo del momento sia passivo, la banca finanzia il pagamento della rata medesima, e nasce un nuovo debito.
Non può, pertanto, dirsi che sugli interessi previsti dal mutuo siano calcolati nuovi interessi (in violazione del divieto di anatocismo): in realtà, ove il saldo sia passivo, il correntista si indebita con la banca dell’intera somma della rata, che costituisce, nella propria totalità, la posta di un debito da finanziamento, sorto ex novo e regolato dai patti che, in proposito, accedono al conto corrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
IL TRIBVNALE DI BENEVENTO
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI * SOC. COOP. A R.L. ricorreva al Giudice di pace di Ariano Irpino, affinché esso ingiungesse a P: Michele, a P: Raffaele ed a P: Grazia, titolari del conto corrente n. 02.604, il pagamento del saldo del medesimo conto, pari ad euro 3.157,64, oltre agli interessi convenzionali, al saggio del 14,00%.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 226/2012.
P: Michele, P: Raffaele e P: Grazia si opponevano.
Essi chiedevano accertarsi la nullità delle clausole illegali e ricalcolarsi il saldo con l’esclusione di tutti gli addebiti illecitamente conteggiati dalla banca: condannarsi, quindi, la banca medesima a restituire loro le «somme indebitamente addebitate e/o percepite, oltre agli interessi legali».
P: Raffaele era stato obbligato a contrarre due mutui, al fine di pagare gli apparenti debiti verso la banca: occorreva accertare che l’ammortamento alla francese, previsto nei contratti di mutuo, violasse il divieto di anatocismo, e se fosse stata commessa usura.
La banca doveva essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di restituzione del mutuo: in ipotesi di usura, al rimborso integrale anche degli interessi.
Dovevano aggiungersi, a tutte le voci innanzi enumerate, i danni patrimoniali e non patrimoniali e la rivalutazione.
Il Giudice di pace doveva riconoscersi incompetente per valore.
Resisteva la banca.
La domanda era indeterminata e generica, oltre che infondata.
Con ordinanza in data 4 Novembre 2013, il Giudice di pace si dichiarava competente rispetto all’opposizione al decreto ingiuntivo; rimetteva le parti, per la decisione della domanda riconvenzionale degli opponenti, innanzi al Tribunale di Benevento; sospendeva la propria causa.
La causa veniva riassunta dagli opponenti.
La banca resisteva.
Il giudizio veniva istruito mediante documenti e c.t.u.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è articolata in maniera bastevolmente chiara e completa: e, infatti, la banca è stata posta in condizione di potersi difendere (come ha fatto) anche nel merito.
2.a Il c.t.u. rilevava che il contratto di apertura del conto corrente era stato depositato, sicché potevano evincersi dal testo scritto il tasso degli interessi debitori e creditori, l’aliquota della commissione di massimo scoperto (ma, in assenza di modalità e criteri di calcolo, l’ausiliario esattamente escludeva dai calcoli tale voce: pag. 12 della relazione), le spese fisse trimestrali, le valute, la periodicità trimestrale degli addebiti degli interessi passivi, delle spese e della commissione di massimo scoperto.
Il c.t.u., mediante la documentazione depositata, ricostruiva l’andamento del rapporto, sino alla data ultima del 5 Ottobre 2012 (da reputarsi quale data di chiusura del conto).
Le rate dei due mutui (rapporti recanti i numeri 107 e 177) erano state addebitate nel conto.
Il c.t.u. calcolava il saldo secondo gli interessi passivi convenzionali, i quali venivano man mano variati, ma in senso favorevole ai correntisti.
Egli escludeva dal saldo l’anatocismo maturato.
Erroneamente l’ausiliario riteneva (pag. 15) che la banca non avesse sollevato tempestivamente un’eccezione di prescrizione: la quale, invece, si legge già nella comparsa di costituzione e risposta innanzi al Giudice di pace.
Non è emerso, peraltro, esattamente quali siano le rimesse solutorie, colpite da prescrizione (il c.t.u. menziona un proprio elaborato, che conterrebbe l’analisi complessiva delle rimesse, e sarebbe stato allegato col numero 3 bis: ma, in realtà, esso non risulta agli atti: né le parti hanno offerto una ricostruzione del saldo, al netto delle rimesse prescritte).
In ogni caso, con riferimento ai mutui, egli formula due ipotesi di calcolo: nell’una, le rate vengono addebitate, ma nel solo capitale, alla fine del periodo, allo scopo di evitare l’anatocismo («poiché su di esse gli interessi furono stati già calcolati ed imputati nei “Piani di ammortamento”»: ancora alla pag. 15); nell’altra, tali rate non vengono decurtate.
La ricostruzione corretta è la seconda.
Nel momento dell’addebito, il mutuatario compie un pagamento: ove il saldo del conto, al momento, sia attivo, tale saldo viene diminuito della somma della rata; ove (o nella misura in cui) il saldo del momento sia passivo, la banca finanzia il pagamento della rata medesima, e nasce un nuovo debito.
Non può, pertanto, dirsi che sugli interessi previsti dal mutuo siano calcolati nuovi interessi: in realtà, ove il saldo sia passivo, il correntista si indebita con la banca dell’intera somma della rata, che costituisce, nella propria totalità, la posta di un debito da finanziamento, sorto ex novo e regolato dai patti che, in proposito, accedono al conto corrente.
L’importo del saldo, a vantaggio dei correntisti, a questa stregua, ammonta ad euro 2.712,59.
L’ausiliario dichiara di aver rilevato, infine, la violazione, «in taluni casi», della disciplina di contrasto dell’usura: ma, in realtà, i decreti di rilevazione dei tassi-soglia risultano acquisiti dallo stesso ausiliario, contro la legge (i decreti non costituiscono fonti del diritto: da ult., Cass. civ., Sez. III, 30.1.2019, ord. n. 2543).
Non è possibile, pertanto, escludere le poste usurarie: e ciò vale, altresì, rispetto ai mutui.
Quanto a questi ultimi, infine, la tesi della violazione del divieto di anatocismo, perché si sarebbe seguito, nell’ammortamento, il c.d. criterio francese, o della rata costante, non è dedotta in maniera specifica, né è provata, mancando la dimostrazione (non emersa neppure dalla relazione di c.t.u.) che siano stati calcolati interessi composti.
2.b In conclusione, la banca deve ai correntisti (creditori in solido: art. 1854 c.c.) la somma di euro 2.712,59, oltre agli interessi legali dal 5 Ottobre 2012 al pagamento.
La rivalutazione monetaria, quale maggior danno rispetto ai soli interessi legali (art. 1224, co. 2, c.c.), con i quali, dunque, non si cumula, non può essere riconosciuta, in mancanza di prova che le somme, ove tempestivamente riconosciute, sarebbero state produttive di un rendimento maggiore, appunto, degli interessi legali e pari al tasso dell’inflazione: quest’ultimo, nel periodo, invero, è stato, seppur di poco, superiore a quello degli interessi legali (maggiorando la somma indicata dei soli interessi legali, infatti, si perviene all’importo di euro 2.875,25; considerando, invece, la sola rivalutazione, si perviene ad euro 2.799,39).
Conformemente, tuttavia, all’orientamento ormai seguito dalla S.C. in punto di accertamento e liquidazione del maggior danno, in mancanza di deduzione e prova specifica del maggior danno medesimo, un incremento del dovuto può essere riconosciuto comunque, ma unicamente entro il limite dell’eventuale supero, rispetto al tasso degli interessi legali, del «saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi» (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, 30.7.2019, ord. n. 20547).
3. Il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che sarebbero derivati dalla vicenda negoziale, è chiesto senza specificazione della natura e consistenza dei danni medesimi: e, pertanto, tale domanda va rigettata.
4. Il decreto ingiuntivo non può essere revocato, avendo il Giudice di pace trattenuto la relativa domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, considerando i vigenti parametri e la pluralità di parti difese, con la chiesta distrazione.
Gli attori depositano fattura del proprio consulente tecnico di parte: trattasi di spesa utile alla difesa e non sproporzionata nell’importo: che, pertanto, può essere riconosciuta (nelle spese di lite, fra gli esborsi).
Le spese di c.t.u. rimarranno a carico, in via definitiva, della banca convenuta, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1086/2014 R.G.A.C., promossa da P: Michele, P: Raffaele e P: Grazia contro la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI * SOC. COOP. A R.L., in persona del l.r.p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
condanna la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI * SOC. COOP. A R.L. pagare a P: Michele, a P: Raffaele ed a P: Grazia, quali creditori in solido, la somma di euro 2.712,59, oltre agli interessi legali dal 5 Ottobre 2012 al pagamento, ed oltre, dalla medesima data all’eventuale supero, rispetto al tasso degli interessi legali, del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi;
rigetta ogni altra domanda degli attori;
condanna la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI * SOC. COOP. A R.L. a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro 3.100,00 per compensi ed in euro 1.803,55 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all’I.V.A. ed alla Cassa come per legge; distrazione in favore dell’Avv. Edoardo GIMIGLIANO;
pone definitivamente a carico della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI * SOC. COOP. A R.L. le spese di c.t.u.
Benevento, 11 Febbraio 2020
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO