Procura Generale Cassazione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24230 - pubb. 23/09/2020
Nel procedimento monitorio l'onere di esperire il tentativo di mediazione è a carico del creditore
Procura Generale della Cassazione, 04 Marzo 2020. Sost. Proc. Gen. Sgroi.
Procedimento per decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo di mediazione - Creditore opposto
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, una volta adottati dal giudice i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto sul quale ricade l'onere di esperire il tentativo di mediazione, a norma del d.lgs. n. 28/2010, è il creditore opposto, nei modi e secondo i tempi indicati nei commi I-bis e 4, lettera a). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Vedi la decisione Cassazione, sez. un. civ., 18 Settembre 2020, n. 19596.
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