Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24216 - pubb. 19/09/2020

Contratti bancari e inammissibilità della consulenza tecnica in via preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

Tribunale Torino, 28 Ottobre 2019. Est. Di Capua.


Contratti bancari - Nullità di clausole - Consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite - Inammissibilità



È inammissibile il ricorso alla “consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite”  ex art. 696 bis c.p.c. finalizzato all’accertamento della nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito della commissione di massimo scoperto ovvero il superamento dei tassi soglia usura; infatti, considerato che l’oggetto della consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’art. 696 bis c.p.c. dev’essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non è ammissibile laddove, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrattuali tra le parti e non di illeciti ex art. 2043 c.c, non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali, ma sull’applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto non si tratta di pretese creditorie risarcitorie, ma di pretese creditorie restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo; parimenti inammissibile è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ove si debba procedere alla preventiva delibazione in ordine all’eccezione di nullità di clausole contrattuali; del resto, non può essere disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ove le ragioni di contrasto tra le parti non attengano a profili tecnici ma originino da diversità di posizioni su questioni strettamente giuridiche, in quanto compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, mentre è rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto, individuando la rilevanza delle questioni controverse; ebbene, con riferimento ad un accertamento che sia teso alla verifica di una eventuale nullità delle clausole contrattuali concernenti la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici, lo stesso, non attenendo a profili tecnici ma essendo relativo a questioni strettamente giuridiche in relazione alle quali, peraltro, si registrano orientamenti contrastanti, non può essere validamente eseguito da un CTU.

Mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese della “consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite”  ex art. 696 bis c.p.c. allorché l’istanza del ricorrente venga accolta (nel qual caso le relative spese verranno invece prese in considerazione nell’eventuale successivo giudizio di merito per essere poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., salva diversa soluzione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.), il Giudice deve invece provvedere a regolare le spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. nel caso di rigetto dell’istanza, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 quatordecies e septies, 2° comma, c.p.c. (ai sensi del quale «se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento »). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

omissis

ORDINANZA

- letto il ricorso che precede datato 16.04.2019, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 26.04.2019, con cui la P. S.A.S. di P. Alessandro & C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P. Alessandro, chiede l’espletamento di una Consulenza Tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.;

 

- visto il provvedimento con cui il Presidente della suddetta Sezione Civile del Tribunale di Torino ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimen­to;

 

- rilevato che si è costituita la parte resistente UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando memoria di costituzione datata 08.10.2018, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti e, comunque, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi;

 

- sentite le parti all’udienza sopra indicata, fissata per l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 694 c.p.c.;

 

- rilevato che l’art. 696 bis c.p.c., sotto la rubrica “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” (come modificato dal D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), dispone testualmente quanto segue:

 “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili”;

 

- ritenuta fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla parte resistente, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ la parte ricorrente ha chiesto di “disporre consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., incaricando all’uopo un consulente tecnico d’ufficio che, in relazione ai rapporti bancari intercorsi tra la società ricorrente ed UNICREDIT S.p.a., come in narrativa meglio descritti ed identificati:

1) accerti la nullità ab origine dei contratti bancari in oggetto e/o delle clausole di capitalizzazione degli interessi in essi contenute, la nullità della clausola di rinvio ai tassi usualmente praticati su piazza, nonché delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non giustificate come applicate da UNICREDIT S.p.a.;

2) accerti l’esistenza di indebito anatocismo, commissioni di massimo scoperto, “delta interessi” e spese non giustificate applicati da UNICREDIT S.p.a nei confronti della società ricorrente, come meglio descritto in narrativa;

3) quantifichi con esattezza, per ognuno dei rapporti intercorsi tra l’odierna ricorrente ed UNICREDIT S.p.a., le somme indebitamente trattenute e/o non riconosciute dall’istituto di credito;

4) esperisca il tentativo di conciliazione”;

§ senonché, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, è inammissibile il ricorso alla “consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite”  ex art. 696 bis c.p.c. finalizzato ad una tale tipologia di accertamento in materia bancaria (cfr. in tal senso, ex multis: Tribunale Castrovillari 12/01/2019 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Teramo 11/06/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Genova 10/05/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Catanzaro  31/10/2017 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Milano, sez. VI, 06/04/2017 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Roma 16/02/2018 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Napoli, sez. II, 05/12/2016 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Spoleto 18/05/2015 in Redazione Giuffrè 2015);

§ infatti, considerato che l’oggetto della consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’art. 696 bis c.p.c. dev’essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non è ammissibile laddove, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrattuali tra le parti e non di illeciti ex art. 2043 c.c, non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali, ma sull’applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto non si tratta di pretese creditorie risarcitorie, ma di pretese creditorie restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo; parimenti inammissibile è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ove si debba procedere alla preventiva delibazione in ordine all’eccezione di nullità di clausole contrattuali;

§ deve dunque ritenersi inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando è finalizzato all’accertamento della nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito della commissione di massimo scoperto ovvero il superamento dei tassi soglia usura, poiché in questi casi appare controverso non solo il quantum ma anche l’an e cioè l’effettiva esistenza dell’obbligazione risarcitoria;

§ del resto, non può essere disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ove le ragioni di contrasto tra le parti non attengano a profili tecnici ma originino da diversità di posizioni su questioni strettamente giuridiche, in quanto compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, mentre è rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto, individuando la rilevanza delle questioni controverse; ebbene, con riferimento ad un accertamento che sia teso alla verifica di una eventuale nullità delle clausole contrattuali concernenti la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici, lo stesso, non attenendo a profili tecnici ma essendo relativo a questioni strettamente giuridiche in relazione alle quali, peraltro, si registrano orientamenti contrastanti, non può essere validamente eseguito da un CTU;

 

- rilevato che, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese della “consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite”  ex art. 696 bis c.p.c. allorché l’istanza del ricorrente venga accolta (nel qual caso le relative spese verranno invece prese in considerazione nell’eventuale successivo giudizio di merito per essere poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., salva diversa soluzione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.), il Giudice deve invece provvedere a regolare le spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. nel caso di rigetto dell’istanza, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 quatordecies e septies, 2° comma, c.p.c. (ai sensi del quale «se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento »);

-rilevato che, nel caso di specie, tenuto conto del rigetto della domanda di cui al ricorso, la parte ricorrente dev’essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte resistente, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014); precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della natura e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”  :

Euro 1.690,00 per la fase di studio della controversia;

Euro    810,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.145,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 3.645,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;

 

P.Q.M.

 

D I C H I A R A

inammissibile il ricorso.

 

D I C H I A R A

tenuta e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte resistente, liquidate in complessivi Euro 3.645,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 28 ottobre 2019

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA