Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24160 - pubb. 11/09/2020

Uso dell'assegno post datato o senza data come mezzo di garanzia, responsabilità nei confronti del traente

Tribunale Lucca, 24 Luglio 2020. Est. Silvia Morelli.


Assegno post datato – Assegno senza data – Mezzo di garazia – nullità – Abusivo riempimento della data dell’assegno – Illegittimità risarcimento danni da reputazione – Art. 1226 – Sussistenza



L’uso dell'assegno post datato o senza data come mezzo di garanzia deve ritenersi contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 della legge sull'assegno (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti con la dazione del medesimo, la quale comporta il diritto dell’emittente alla restituzione dell’assegno.
L’assegno senza data non vale come titolo, ma vale soltanto come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è stato emesso dall’onere di provare il rapporto sottostante, la cui esistenza si presume fino a prova contraria da parte dell’emittente.

Il possessore di un assegno originariamente emesso senza l’indicazione della data, ma successivamente completato e posto all’incasso, è tenuto a risarcire i danni subiti dal traente protestato, poiché quest’ultimo può fondatamente lamentare il danno derivantegli dall’iscrizione del suo nominativo nel registro dei protesti (con conseguente lesione della sua reputazione, anche commerciale) a fronte di un titolo nullo o, comunque, abusivamente completato (per effetto della nullità del patto di garanzia) e di cui, dunque, non poteva essere legittimamente richiesto il pagamento.

L’iscrizione del nominativo del traente nel registro dei protesti determina la lesione della sua reputazione, anche commerciale, il cui danno, certo nell’an, seppur non dimostrabile nel suo preciso ammontare, deve liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

La sussistenza di pregiudizievoli derivanti da altre posizioni debitorie nei confronti del traente illegittimamente protestato non incide – nel senso di escluderla – sulla lesione della reputazione conseguente alla iscrizione del nominativo dell’emittente nel registro protesti per illegittima messa all’incasso di assegni privi di data (e perciò invalidi come titoli), trattandosi di questioni giuridicamente diverse e non sovrapponibili. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini


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