Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23868 - pubb. 16/07/2020
E’ affetto da nullità insanabile l’atto di citazione che rinvii alla relazione tecnica per la specifica indicazione delle rimesse in conto corrente oggetto della domanda di ripetizione
Tribunale Napoli Nord, 05 Giugno 2020. Est. Rabuano.
Rimesse in conto corrente – Ripetizione di indebito – Clausola contrattuale illegittima – Rimessa oggetto della richiesta – Procedimento matematico – Specifica indicazione – Omissione – Atto di citazione – Nullità
Rimesse in conto corrente – Ripetizione di indebito – Rinvio a perizia – nullità della citazione
Rimesse in conto corrente – Specifica indicazione rimesse oggetto di domanda – Criteri per la determinazione dell’importo richiesto – Omissione – Nullità della citazione – Insanabilità
Nell’azione di ripetizione d’indebito relativo a rimesse in conto corrente è nullo l’atto di citazione che non indichi la clausola contrattuale o la condotta contestata alla banca, la rimessa di cui si invochi la ripetizione, la sua natura solutoria e il procedimento matematico che ha condotto all’indicazione degli importi oggetto della domanda di ripetizione. Ciò in quanto l’art. 163, comma 3, n.n. 3 e 4 cpc, nel richiedere che l’atto di citazione indichi la cosa oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, ha la funzione di consentire al giudice di individuare il thema decidendum e al convenuto di svolgere fin da subito le proprie difese, esaminando l’effettiva esecuzione della rimessa e la sua natura ripristinatoria o solutoria, eccependo, con riferimento a ogni specifica rimessa solutoria, la prescrizione e verificando la correttezza del calcolo dell’importo richiesto a titolo di ripetizione dell’indebito.
Inammissibile è, ai fini dell’individuazione delle rimesse in conto corrente di cui sia chiesta la ripetizione, il rinvio in citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio, non notificata con l’atto introduttivo (cd. allegazione implicita). Le dichiarazioni che rappresentano elementi fondamentali dell’azione e, in particolare, la causa petendi, devono, infatti, essere portate a conoscenza del convenuto contestualmente alla notifica dell’atto di citazione in modo da consentirgli di esercitare immediatamente il proprio diritto di difesa che comprende anche la facoltà di non costituirsi o rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa.
E’ insanabile la citazione nulla per omessa indicazione della rimessa solutoria oggetto della domanda di ripetizione e dei criteri in forza dei quali sia stato determinato l’importo richiesto. Ciò in quanto la lettura coordinata dell’art. 166, comma 5 cpc con gli artt. 50, 182 e 153, comma 2 cpc induce a limitare ai soli casi previsti dalla legge l’adozione di provvedimenti diretti a sanare vizi degli atti processuali riconducibili ad errori delle parti, con possibilità di sanare solo nullità che riguardino alternativamente la causa petendi o il petitum. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Patrizio Melpignano
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