Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23712 - pubb. 11/06/2020
Eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust
Tribunale Imperia, 14 Maggio 2020. Est. Longarini.
Fideiussione – Clausole in deroga conformi al modello Abi – Violazione della normativa Antitrust – Eccezione riconvenzionale di nullità – Riserva di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – Esclusione
Fideiussione – Clausole in deroga conformi al modello Abi – Violazione della normativa Antitrust – Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 – Conoscenza da parte del giudice – Fatto notorio
Fideiussione – Clausole in deroga conformi al modello Abi – Violazione della normativa Antitrust – Nullità – Rilevanza del momento di conclusione dei contratti fideiussori – Esclusione
Fideiussione – Clausole in deroga conformi al modello Abi – Violazione della normativa Antitrust – Nullità totale del contratto – Sussistenza
Qualora sia stata proposta eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, il giudice deve deciderla unitamente al merito dell’opposizione, atteso che l’art.34 c.p.c. opera soltanto a fronte di apposita espressa domanda di accertamento incidentale, quale condizione necessaria per l’applicazione della norma, senza che operi la “riserva di competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa, che riguarda (per espressa disposizione della lettera dell’art. 33 L. 287/1990) le sole azioni, non anche le eccezioni.
Per le fideiussioni rilasciate nel periodo coperto dall’accertamento della Banca d’Italia n. 55/2005, non può eccepirsi, in fase di opposizione, che il Giudice sia privo della “prova” della nullità, posto che detto provvedimento n. 55/2005 deve ritenersi oramai “fatto notorio”.
Le clausole contrattuali contenute in fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie, conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI, in quanto riproduttive nella sostanza delle clausole 2/8/9 dello schema ABI, sono nulle in quanto applicazione di intese illecite vietate dalla normativa antitrust, e ciò indipendentemente dal fatto che i contratti fideiussori siano stati conclusi prima o dopo l’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale della Banca d’Italia e quindi prima o dopo il 2.5.2005.
La presenza in fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie di clausole conformi allo schema ABI determina un’ipotesi di nullità totale del contratto (art. 1419, co. 1, c.c.), dovendo ritenersi che lo schema della fideiussione omnibus oggetto dell’intesa vietata assolve ad una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, funzione che verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema, e che in un contesto di disapplicazione dell’intesa nulla, e di riconosciuta nullità delle clausole in questione, i contratti non sarebbero quindi stati conclusi ad analoghe condizioni. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)
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