Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23512 - pubb. 23/04/2020

Il regime di capitalizzazione composta degli interessi celato nel piano di ammortamento è illegittimo e viola gli artt. 821, 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c.

Tribunale Campobasso, 26 Marzo 2020. Est. Dentale.


 



Come già evidenziato da App. Campobasso, sent. n. 412 del 5.12.2019 e Trib. Massa, sent. del 4.02.2020, l’applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi, non pattuito ma celato nel piano di ammortamento, comporta un maggior esborso a titolo di interessi e rende indeterminabile il calcolo degli stessi, con violazione dell’art. 1346 c.c.. (cfr. Cass. n. 25205/2014; n. 8028/2018).

Infatti la pattuizione del solo T.A.N., senza specificazione del regime finanziario e del sistema di calcolo degli interessi, comporta che il piano di ammortamento possa essere determinato sia in regime semplice che composto; è dunque necessaria, anche al fine di rispettare l’art. 1284 c.c., la puntuale pattuizione del regime finanziario con il quale è costruito il piano di ammortamento del finanziamento.

Atteso che l’art. 821 c.c. codifica tanto la regola ordinaria della maturazione proporzionale degli interessi (che maturano “giorno per giorno”) quanto il regime ordinario di capitalizzazione semplice che di tale regola fa prodromo, l’applicazione subdola nel piano di ammortamento del regime composto comporta un illegittimo divario tra il T.A.N. pattuito ed il monte interessi che era lecito attendersi secondo gli ordinari criteri normati dall’art. 821 c.c.

Il regime composto, determinando, contestualmente, un esborso maggiore di interessi rispetto al tasso pattuito ed un effetto anatocistico degli stessi, viola altresì l’art. 1283 c.c. dando luogo a violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c.

Pur essendo libero di concordare con il finanziato una deroga all’ordinario criterio di imputazione dei pagamenti sancito dall’art. 1194 c.c., non può tuttavia il creditore utilizzare siffatta deroga per incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ex art. 1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato.

In conclusione, l’illegittima adozione del regime composto dà luogo alla nullità della clausola degli interessi, cui consegue l’applicazione del tasso legale in sostituzione del tasso convenzionale. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



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