Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23468 - pubb. 08/04/2020
Polizze Unit Linked: irrisorio l’aumento del capitale dell’1%, nullità del contratto ex art. 1895 c.c.
Tribunale Firenze, 30 Marzo 2020. Est. Maione Mannamo.
Polizze Unit Linked – Prodotto misto assicurativo-finanziario – Polizza Unit Linked “pura” – Garanzia di restituzione del premio – Assicurazione sulla vita – assenza di garanzia di rimborso causa morte – Incompatibilità – Assenza del “rischio demografico” – Causa di nullità del contratto ex art. 1895 cc – Rinuncia implicita alla eccezione di prevalenza clausola contrattuale
Le polizze Unit Linked hanno la doppia natura di prodotto finanziario e prodotto assicurativo nel quale le somme corrisposte dall’assicurato quale premio vengono versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore. La polizza Unit Linked “pura”, prevede poi che la restituzione del premio versato non sia certa né garantita essendo legata all’andamento dei titoli.
La polizza vita presuppone almeno la garanzia del rimborso del capitale versato come premio, in assenza della quale non si può parlare di assicurazione sulla vita.
Il regolamento ISVAP 16/03/2009 n. 29 art. 6 prevede che i contratti di assicurazione sulla vita collegati a fondi di investimento sono caratterizzati da un effettivo impegno a liquidare, in caso morte, prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico, cioè la differenza tra la vita del contraente e la durata media della vita umana.
La previsione della corresponsione, in caso morte, del capitale maturato al momento del decesso, aumentato di un 1% è talmente irrisorio da far concludere per la mancanza di assunzione di qualsiasi rischio demografico da parte della Compagnia, che comporta la nullità del contratto ex art. 1895 cc.
Il Giudice che, in conseguenza ad un rilievo di nullità d’ufficio, accolga le richieste restitutorie originariamente legate ad una domanda di risoluzione, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ove il convenuto tenga un contegno processuale volto ad accettare il contradditorio come impostato dall’attore, rinuncia implicitamente ad avvalersi di una clausola contrattuale che disponga una diversa impostazione (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto non fondata l’eccezione di applicazione in via convenzionale di un diritto straniero al contenzioso, sollevata dal convenuto solo nella memoria conclusionale). (Giulio Caselli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giulio Caselli
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