Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23285 - pubb. 26/02/2020
Criterio per la quantificazione dell’aumento del compenso dell’avvocato in caso di transazione o conciliazione
Tribunale Verona, 09 Gennaio 2020. Pres. Fontana. Est. Vaccari.
Maggiorazione del 25% del compenso della fase decisionale non svolta – Esclusione – Riconoscimento del compenso per la fase decisionale e di un aumento del 25 % di esso – Ammissibilità
L’art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 consente, nel caso in cui il giudizio venga definito, prima della decisione, con una conciliazione giudiziale o una transazione, di riconoscere all’avvocato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, che un aumento del 25 % di esso.
La norma infatti mira ad incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso e tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale poiché, a fronte di una simile prospettiva, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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