Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23203 - pubb. 11/02/2020
Sull’eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità la banca opposta deve prendere posizione ovvero presentare istanza di conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c.
Tribunale Fermo, 23 Gennaio 2020. .
Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità – Violazione art. 38 TUB su valore cauzionale corrente del complesso immobiliare – Mancata contestazione da parte della Banca – Conseguenze – Nullità dell’intero contratto
Sull’eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, in violazione dell’art. 38, comma 2 TUB, la banca opposta deve prendere posizione ovvero presentare istanza di conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c. nella prima occasione utile, vale a dire l’udienza di discussione orale. In caso contrario, viene preclusa ogni difesa sul punto. Pertanto, se nell’udienza di trattazione, l’istituto di credito che si oppone alla nullità del mutuo fondiario non chiede la conversione dello stesso in mutuo ipotecario, non potrà più farlo nelle successive fasi del giudizio. Sulla conversione deve pronunciarsi il giudice di merito.
L’art. 38, comma 2 TUB, è una norma imperativa la cui violazione comporta nullità del contratto di mutuo fondiario e della relativa ipoteca, salva la possibilità di conversione del contratto in un ordinario finanziamento ipotecario ove la banca presenti tempestiva – nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità – istanza di conversione e ne risultino accertati i presupposti. Il limite di finanziabilità costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere
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