Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23168 - pubb. 07/02/2020
Procedura di liquidazione fondata sui futuri proventi dell’attività professionale
Tribunale Matera, 24 Luglio 2019. Pres. Pica. Est. Caradonio.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione in assenza di beni mobili o immobili da liquidare – Redditi e proventi futuri – Ammissibilità
Il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione anche ove non vi sia un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma soltanto un reddito futuro costituito dallo stipendio o dai proventi della sua attività professionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Marco Sensini
- esaminati gli atti;
- letto il reclamo proposto da (*) avverso decreto emesso in data 18/7/2019, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies legge 3/2012 per l'assenza di beni mobili ed immobili da liquidare;
- ritenuto che, pur apprezzandosi le plurime e motivate argomentazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno della interpretazione letterale dell'art. 14 ter l. 3/2012, si debba aderire all'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio;
- ritenuto che, a sostegno dell'ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante, depone il fatto che "l'art. 14 quater della legge 3/12 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri" (cfr. Trib. Verona 21/12/2018);
- osservato che ulteriori argomenti in favore dell'ammissibilità della procedura in assenza di beni mobili e immobili da liquidare, si desumono dal fatto che "l'articolo 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 13/2012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra mantenimento proprio della propria famiglia; che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies L. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; che in difetto di beni da alienare permane comunque l'utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori" (cfr. Trib. Pordenone 14/3/2019);
- rilevato che, nella specie, ricorrono i presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, in quanto:
a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;
b) l'ammontare dell'indebitamento - come indicato nella relazione del O.C.C. - è determinato in € (*) in favore dell'Agenzia della Riscossione e in € (*) in favore dell'Agenzia delle Entrate;
c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;
d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni;
ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura di liquidazione, in accoglimento del reclamo, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e per l'effetto:
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di (*);
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il dr. (*);
3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;
5. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
6. DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 2.500,00 netti mensili.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/7/2019.