Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23043 - pubb. 24/01/2020

Ambito della legittimazione del liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni

Cassazione civile, sez. II, 17 Dicembre 2019, n. 33422. Pres. Campanile. Est. Dongiacomo.


Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti - Conseguenze



In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale