Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23043 - pubb. 24/01/2020
Ambito della legittimazione del liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni
Cassazione civile, sez. II, 17 Dicembre 2019, n. 33422. Pres. Campanile. Est. Dongiacomo.
Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti - Conseguenze
In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Legittimazione del commissario liquidatore
- ∙ Legittimazione del commissario liquidatore
- ∙ Legittimazione a stare in giudizio del liquidatore giudiziale
- ∙
Altro
Scissione - ∙ Legittimazione del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo
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