Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23030 - pubb. 22/01/2020

Chiusura del fallimento per insufficienza di attivo e presupposti per l’accesso del lavoratore al Fondo di garanzia Inps

Tribunale Roma, 07 Gennaio 2019. Est. Amalia Savignano.


Chiusura del fallimento per insufficienza di attivo – Cancellazione della società fallita dal registro delle imprese – Presupposti per l’accesso del lavoratore al Fondo di garanzia Inps – Necessità di un preventivo titolo esecutivo – Esclusione



Sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 5, l. 297/1982 deve ritenersi che, in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo e senza approvazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 102 l.f., e di conseguente cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, richiesta dal curatore ai sensi dell’art. 118 co. 2 l.f., il lavoratore che vanti crediti nei confronti della fallita può ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia Inps anche in assenza di un preesistente titolo esecutivo, risultando sufficienti a tal fine il CUD e/o le buste paga emesse dalla società datrice di lavoro fallita e poi cancellata. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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