Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23013 - pubb. 18/01/2020

Conseguenze della mancata produzione dei contratti bancari e utilizzabilità della CTP non contestata

Tribunale Pescara, 13 Febbraio 2019. Est. Cleonice Cordisco.


Contratti bancari – Onere della prova – Mancata produzioni dei contratti di apertura di credito – Richiesta ex art. 119 TUB – Conseguenze

Contratti bancari – Contestazione della consulenza di parte – Utilizzabilità



In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, compete agli attori produrre il contratto di conto corrente ed i relativi estratti conto, al fine di accertare la dedotta illegittimità delle clausole impugnate e di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, verificando la concreta applicazione di addebiti illegittimi.

Pur mancando agli atti la documentazione inerente al rapporto in contestazione, ogni problema è superato se gli attori dimostrano di essersi attivati, senza esito, per ottenere ai sensi dell’art. 119 TUB in via stragiudiziale dall'istituto di credito la documentazione relativa al rapporto bancario in oggetto, di cui non erano in possesso.

Se la banca non ha dato seguito alla richiesta né ha prodotto i documenti richiesti, le conseguenze di tale mancata produzione non potranno che ricadere sullo stesso istituto di credito. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luca Rotondo


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