Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22988 - pubb. 15/01/2020

Liquidazione delle spese relative al procedimento per la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento possessorio

Tribunale Bari, 20 Dicembre 2019. Est. Grillo.


Procedimento possessorio - Determinazione delle modalità di attuazione - Liquidazione delle spese processuali - Mancata prosecuzione per il giudizio di merito - Modalità - Contestazione



Il giudice che, nell’ambito di un procedimento possessorio, abbia provveduto, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c.,  alla determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento emesso a favore del ricorrente, nel caso in cui il giudizio, in difetto dell’istanza di cui al quarto comma dell’art. 703 c.p.c., non prosegua per il merito, può procedere, su istanza del ricorrente, alla luce del principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.379/2007, secondo cui qualunque provvedimento suscettibile di divenire anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo deve contenere la liquidazione delle spese processuali, anche alla liquidazione delle spese della fase di attuazione, le quali, ai sensi dell’art. 95 c.p.c., devono gravare sulla parte debitrice e, quindi, sulla parte assoggettata alla attuazione del provvedimento possessorio.

La liquidazione delle spese processuali sostenute dal ricorrente per l’attuazione forzata del provvedimento possessorio non può avvenire con le modalità previste per l’esecuzione degli obblighi di fare dall’art. 614 c.p.c., trattandosi di una norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica.

La liquidazione delle spese processuali sostenute dal ricorrente per l’attuazione forzata del provvedimento possessorio, se effettuata in sede sommaria ed in assenza del prosieguo della causa per la fase di merito, è da ritenersi priva del carattere della decisorietà ed è pertanto liberamente contestabile, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur, in sede di opposizione a precetto o all’esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza emessa dal giudice della fase sommaria costituisse, sul punto, un titolo esecutivo stragiudiziale. (Nicola Fabrizio Solimini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nicola Fabrizio Solimini


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