Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2295 - pubb. 13/07/2010

Centrale rischi, segnalazione illegittima e formulazione di offerte di ripianamento del debito

Tribunale Parma, 30 Giugno 2010. Est. Sinisi.


Centrale rischi – Segnalazione della sofferenza – Presupposti – Valutazione complessiva della situazione del cliente – Necessità – Accertamento della natura non transitoria della difficoltà – Necessità – Esistenza di un piano di risanamento – Formulazione di offerte attendibili – Illegittimità della segnalazione.



In considerazione del principio in base al quale la segnalazione della sofferenza alla centrale rischi può aver luogo solamente all'esito di una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente che coinvolga tutti i suoi rapporti con il circuito bancario e dunque della natura realmente non transitoria della difficoltà che ha determinato la sofferenza, deve considerarsi illegittima la segnalazione di un soggetto che, pur risentendo della crisi economica in atto, si sia attivato per ripianare le proprie passività formulando in più riprese offerte di pagamento idonee allo scopo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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