Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22739 - pubb. 22/11/2019
Inizio della procedura di sovraindebitamento e decorrenza della esenzione dal fallimento delle start-up innovative
Tribunale Genova, 03 Novembre 2019. Est. Ada Lucca.
Start-up innovative – Esenzione da fallimento – Decorrenza del periodo
Sovraindebitamento – Inizio della procedura – Istanza di nomina del gestore della crisi – Esclusione
L’esenzione dal fallimento delle star-up innovative si computa dalla data della loro costituzione e copre anche il periodo fino alla iscrizione nel registro delle imprese.
La nomina del gestore della crisi, quando venga richiesta al tribunale, dà luogo ad un procedimento che ha natura di volontaria giurisdizione, assimilabile ai diversi procedimenti previsti in più parti del codice civile e delle leggi speciali che demandano al presidente del tribunale o al tribunale stesso la nomina di soggetti come i liquidatori delle società, gli stimatori, i certificatori esperti; si tratta di procedure che hanno il loro inizio con la richiesta e la loro fine con l’emissione nel provvedimento di nomina o con l’eventuale rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’istanza.
E’ erroneo, pertanto, qualificare il momento della nomina del gestore della crisi come l’inizio della procedura dei sovraindebitamento; soltanto l’instaurazione della procedura (se non addirittura la pronuncia di un provvedimento di ammissione alla stessa) può pertanto sortire nei confronti dei creditori l’effetto preclusivo delle procedure concorsuali minori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Andrea Balba
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