Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22636 - pubb. 05/11/2019
La confisca per equivalente non può attuarsi su beni appresi alla procedura concorsuale
Tribunale Potenza, 18 Aprile 2019. Est. Baglioni.
Reati tributari - Confisca per equivalente - Su somme assoggettate a procedura concorsuale - Ammissibilità - Esclusione
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito.
Ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 231/2001, attraverso l'affidamento della gestione dell'impresa e dell'amministrazione del patrimonio ai commissari giudiziali, con la sentenza dichiarativa di insolvenza, e ai commissari straordinari, a seguito del relativo decreto di nomina, non può che registrarsi in capo all'imprenditore dichiarato insolvente il medesimo effetto, ovvero la perdita della disponibilità dei bene e quindi lo spossessamento. Non sono pertanto suscettibili di confisca i beni nella piena disponibilità della procedura concorsuale ex D.Lgs. 270/99. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Prof. Vincenzo De Sensi
Il testo integrale
Testo Integrale