Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22559 - pubb. 22/10/2019
Ordine, in via d’urgenza, di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente del titolare di un permesso di soggiorno
Tribunale Venezia, 04 Ottobre 2019. Est. Tania Vettore.
Controversie in materia di iscrizione anagrafica – Giurisdizione del G.O.
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – Competenza – Concetto di “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione”
Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 13/2017, che devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea “le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2” fa riferimento al concetto di “connessione” evincibile dalla Sezione IV, Capo I, Titolo I del codice di procedura civile; essa, pertanto, va interpretata come norma regolatrice dei rapporti tra una causa principale, di competenza della sezione specializzata e una diversa e distinta, connessa alla prima, attratta alla competenza della medesima sezione.
La domanda con la quale il titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo chiede sia in via d’urgenza ordinato al Comune l’iscrizione al registro anagrafico della popolazione residente esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea
Proc. N. 7834.19
Il Giudice designato, dott.ssa Tania Vettore,
nel procedimento promosso ai sensi degli artt. 669 – bis ss e 700 c.p.c. da:
M. E. (omissis), con l’avv. (omissis) e l’avv. (omissis);
Ricorrente
contro
COMUNE DI V., contumace;
Resistente
con l’intervento volontario del
MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. 97149560689), rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
Intervenuto
esaminati gli atti di causa,
sentiti i procuratori delle parti alla scorsa udienza,
a scioglimento della riserva, osserva e deduce quanto segue.
Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., l’odierno ricorrente chiede ordinarsi al Sindaco pro tempore del Comune di V. la propria immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente, la cui richiesta era stata rigettata dall’amministrazione comunale con provvedimento del 12.7.2019 a seguito di istanza presentata in data 27.06.2019, integrata il successivo 8.7.2019.
Il rigetto, veniva motivato sulla base del D.L. 4 Ottobre 2018, n. 113 il quale non avrebbe consentito l’iscrizione anagrafica con provenienza estero sulla base del permesso di soggiorno per richiesta asilo.
Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, quanto al fumus boni juris negava che il D.L. 113/2018 il quale aveva introdotto nell’art. 4 D.Lgs 142/2015 il comma 1bis a norma del quale “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituiva titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, contenesse un divieto di iscrizione anagrafica nei confronti dei richiedenti asilo.
Riteneva, al riguardo, sulla base del comma 7 dell’art. 6 del TU Immigrazione D.Lgs 286/1998 (non modificato dal decreto sicurezza), in ottemperanza all’art. 2 Prot. 4 allegato alla CEDU e all’art. 12 del Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici, il quale stabilisce che “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”, essere sufficiente, ai fini della iscrizione anagrafica, la presentazione di altro idoneo documento di riconoscimento (art. 6 co. 3 Reg. Anagrafico DPR 223/1989).
Richiamando giurisprudenza di merito conforme, rappresentava che, a ben vedere, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, o per altro motivo, in realtà, non aveva non aveva mai costituito titolo per l’iscrizione anagrafica, ma solo prova del requisito del regolare soggiorno per tutta la durata della procedura volta all’accertamento del loro diritto, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 25/2008.
Tale interpretazione, del resto, costituiva l’unica compatibile con i principi costituzionali di eguaglianza.
Quanto al requisito del periculum in mora, rappresentava che il diniego all’iscrizione anagrafica impediva al ricorrente di esercitare alcuni diritti rilevanti:
1. il rilascio della patente di guida, indispensabile per poter accompagnare il figlio maggiore a scuola mentre la madre lavora e comunque per svolgere le molte incombenze della vita quotidiana e familiare;
2. l’apertura di un conto corrente bancario ove fare affluire la retribuzione come lavoro dipendente non essendo, dopo la legge di bilancio del 2018, più possibile riceverla in contanti;
3. l’ottenimento di partita I.V.A. avendo il ricorrente intenzione ora di svolgere attività di lavoro autonomo;
4. l’impossibilità di far valere i periodi non iscrizione ai fini del decorso del termine per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
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Mentre il Comune di V. rimaneva contumace, interveniva volontariamente il MINISTERO DELL’INTERNO il quale, ritenuta la propria legittimazione passiva quale ente titolare della funzione anagrafica e di stato civile, concretamente esercitata dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs. 267/2000, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto sia in ordine al requisito del fumus boni juris sia quanto al periculum in mora.
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In via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia, come sostenuto dalle stesse parti costituite alla luce del costante orientamento della Corte di legittimità a mente del quale le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (v. ad es. Cass. civ., Sez. Unite, 19/06/2000, n. 449 citata dalla stessa parte ricorrente).
Sempre in via preliminare, si pone la valutazione della competenza per materia della sezione specializzata in materia di immigrazione a decidere la controversia di merito cui il provvedimento d’urgenza richiesto in questa sede si pone in rapporto di strumentalità (art. 669 – ter c.p.c.).
Su tale questione è già stato sollecitato il contradditorio con decreto del 13.08.2019.
L’art. 3 del D.L. 17.2.2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 46/2017, di recente oggetto di modificazioni con il D.L. 113/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132/2018, dopo avere individuato ai commi 1 e 2 le controversie di competenza della sezione specializzata, al terzo comma stabilisce che: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Si tratta di una previsione identica a quella di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 168/2003 istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa. Conseguentemente, può farsi riferimento all’ampio dibattito sul punto sviluppatosi con riferimento a tale disposizione la quale, proprio come l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 13/17 non chiarisce in alcun modo cosa debba intendersi per cause e procedimenti che presentano ragioni connessione con quelli previsti dai due commi precedenti.
Al riguardo, sia la parte ricorrente che il Ministero intervenuto sembrano accedere ad una nozione di connessione molto ampia, tale da ricomprendere qualsivoglia controversia attinente a diritti soggettivi, facoltà o prerogative discendenti dallo status di richiedente protezione internazionale.
Peraltro, tenuto conto della ratio della istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, costituita dall’intento del legislatore di attribuire talune controversie a giudici esperti della materia che se ne occupino in via tendenzialmente esclusiva onde garantire non solo la qualità e l’uniformità delle decisioni, ma anche una maggior celerità dei processi (v. premesse del decreto laddove si fa espresso riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali), ancor prima di valutare quale tipo di connessione giustifichi l’attrazione alla sezione specializzata, deve osservarsi come la disposizione non possa essere interpretata quale indiscriminata apertura ad un non meglio precisato novero di controversie latu sensu assimilabili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, ma debba essere interpretata secondo la disciplina generale di cui alla Sezione IV, Capo I, Titolo I del codice di procedura civile, e quindi come norma regolatrice dei rapporti tra una causa principale, di competenza della sezione specializzata e una diversa e distinta, connessa alla prima, attratta alla competenza della sezione specializzata.
L’espressione “cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2” deve, quindi, intendersi come riferita a cause che presentino ragioni di connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata.
Nella fattispecie in esame, peraltro, non si è in presenza di un cumulo oggettivo di domande (v. ad esempio, in materia di competenza della sezione specializzata per le imprese Cassazione civile sez. VI, 30/07/2018, n.20059) ma di un’unica domanda di merito consistente nell’accertamento del diritto del ricorrente alla iscrizione anagrafica la quale, di per sé, esula dalle ipotesi contemplate dai primi due commi dell’art. 3.
Alla luce di tutti questi elementi, trattandosi di rigetto opposto dall’anagrafe del Comune di Verona, all’incompetenza per materia della sezione specializzata, consegue l’incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia a decidere della controversia in favore del Tribunale di Verona.
Tenuto conto della novità delle questioni e dell’ampio dibattito giurisprudenziale in atto, appare congruo, secondo la previsione di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice,
- dichiara l’incompetenza del Tribunale di Venezia a decidere sul ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Venezia, 4.10.2019.
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore)