Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22544 - pubb. 19/10/2019
Recupero del TFR in caso di fallimento del datore di lavoro: il Fondo di Garanzia INPS deve attenersi allo stato passivo esecutivo
Tribunale Cassino, 10 Giugno 2019. Est. Giuditta Di Cristinzi.
Rapporto di lavoro subordinato – Fallimento del datore di lavoro – Credito per TFR non versato – Ammesso al passivo fallimentare – Subentro ex lege del Fondo di garanzia INPS – Sussiste – Contestazione del credito accertato da parte del Fondo – Inammissibilità
L’esecutività dello stato passivo che ha accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur.
[Nella fattispecie, l'INPS aveva liquidato al lavoratore un importo inferiore al credito ammesso al passivo, avendone detratta la somma asseritamente versata dal datore di lavoro a un fondo di previdenza complementare, circostanza contestata dal ricorrente.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Lavoro
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l’anno 2018 al numero XX, decisa alla pubblica udienza del 10 giugno 2019, vertente
TRA
SS CC RR, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti RDG e GDG, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Isola del Liri alla Via XX,
RICORRENTE
CONTRO
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *, giusta procura alle liti del 21.07.2015 a rogito notaio P. Castellini di Roma e con questi elettivamente domiciliata in Cassino alla Via Po n. 45, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto,
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento ultime mensilità e TFR Fondo di garanzia
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle dei propri scritti difensivi e dei verbali di udienza, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.05.2018, il sig. SS CC RR si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino esponendo di aver depositato, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Cassino, domanda di ammissione al passivo fallimentare della XXX s.r.l.; di aver dedotto di aver prestato attività lavorativa presso tale società dal 07.03.2011 al 03.08.2015 (data del licenziamento), di non aver percepito la 13ma mensilità e il TFR e di essere, pertanto, creditore, nei confronti della XXX s.r.l. di complessivi € 25.367,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge; riferiva che, con sentenza n. XX/15 del XX.2015, il Tribunale di Cassino dichiarava il fallimento della XXX s.r.l.; che con provvedimento del G.D. del XX.03.2016 aveva ottenuto l’insinuazione al passivo fallimentare degli importi richiesti, in privilegio per complessivi € 25.367,38, di cui € 6.783,30 a titolo di TFR, € 7.772,70 a titolo di ultime tre mensilità ed € 1.010,65 per 13ma mensilità 2015 oltre interessi e rivalutazione come per legge; che, in data 14.09.2016, aveva presentato domanda online al Fondo di Garanzia presso l’INPS, al fine di ottenere il pagamento del TFR e delle ultime mensilità; che tale domanda veniva accolta, per il TFR per un importo netto di € 1.442,46 e per i crediti di lavoro, per un importo netto pari ad € 2.113,64; che la somma liquidata dall’INPS per il trattamento di fine rapporto era inferiore a quella ammessa da GD nello stato passivo della XXX in quanto, dall’ammontare rimasto in azienda, l’Istituto aveva detratto una somma (paria d € 5.033,00) a titolo di “Anticipi esenti o Fondo di Previdenza complementare” ma, in realtà, tale s.r.l. aveva versato a favore del Fondo prescelto unicamente la somma di € 901,50; che aveva inoltrato ricorso al Comitato Provinciale INPS al fine di ottenere la restituzione della somma detratta o, in subordine, l’attribuzione della differenza tra quanto detratto dall’INPS e quanto già versato dal datore di lavoro (€ 4.131,50) al Fondo di Garanzia per la Posizione Previdenziale Complementare.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia e ai sensi dell’art. 2 L. 297/82, dell’ulteriore importo maturato a titolo di TFR nei confronti della XXX s.r.l. oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge; per l’effetto, condannare il convenuto Istituto al pagamento della somma di € 5.033,00 a titolo TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge; in subordine, di versare l’importo di € 4.131,50 (differenza tra quanto detratto e contributi realmente versati) al Fondo di Garanzia per la Posizione Previdenziale Complementare. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA.
Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza il Giudice concedeva termine per note.
All’udienza del 10 giugno 2019, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Il ricorrente, dipendente dal 07.03.2011 al 03.08.2015 della società XXX s.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Cassino con sentenza n. XX del XX.2015), otteneva l’insinuazione al passivo del fallimento di tale società degli importi richiesti, in privilegio per complessivi € 25.367,38, di cui € 6.783,30 per TFR ed € 7.772,70 a titolo di ultime tre mensilità ed € 1.010,65 per 13ma mensilità 2015.
Presentava, quindi, domanda online al Fondo di Garanzia presso l’Inps al fine di ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità maturate. L’Istituto accoglieva la domanda per il trattamento di fine rapporto pe un importo inferiore a quello ammesso dal Giudice Delegato per aver detratto, dall’ammontare rimasto in azienda, una somma pari ad € 5.033,00 a titolo di “Anticipi esenti o Fondo di Previdenza Complementare”
Proponeva, quindi, ricorso al Comitato Provinciale Inps.
Con il presente ricorso chiedeva, pertanto, la condanna dell’Inps, quale ente Gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondergli la somma complessiva di € 5.033,00 a titolo di TFR o, in subordine, chiedendo di versare l’importo di € 4.131,50 al Fondo di Garanzia per la Posizione Previdenziale Complementare.
Al riguardo, è doveroso fare delle precisazioni per quanto riguarda l’intervento del Fondo di Garanzia Inps.
Il Fondo di Garanzia del TFR, è stato istituito presso l’Inps dall’art. 2 della L. n. 297 del 29.05.1982; gli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 80/92 hanno poi esteso l’intervento del fondo anche retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
L’Istituto resistente, nella propria comparsa di costituzione e risposta, asseriva che, dalla domanda al Fondo di Garanzia, non risultava effettuata alcuna richiesta per il fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desiderava versare i contributi e “di non poter erogare al lavoratore le quote di TFR destinate al fondo di previdenza complementare ma solo, eventualmente, erogare a domanda dell’interessato le quote non versate alla Società titolare del predetto fondo”. Quindi, illustrava la normativa sull’intervento del Fondo di Garanzia Inps per il TFR, riportandosi alla Circolare Inps n. 74/2008, nonché quella per i crediti di lavoro diversi dal TFR. In particolare, dava atto delle due ipotesi del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento del TFR e, segnatamente, quello del datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali rispetto a quello non soggetto a tali procedure, oltre ad illustrare la normativa sul fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.
Nel caso in esame, il sig. SSS, otteneva l’insinuazione al passivo fallimentare degli importi richiesti, in privilegio per complessivi € 25.367,38, di cui € 6.783,30 a titolo di TFR, € 7.772,70 a titolo di ultime tre mensilità ed € 1.010,65 per 13ma mensilità oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Secondo la normativa sull’intervento del Fondo di Garanzia INPS per il TFR, la richiesta del ricorrente rientrerebbe nell’ipotesi del datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali. In questo caso, i requisiti per l’intervento del fondo sono 1) la cessazione del rapporto di lavoro; 2) l’apertura di una procedura concorsuale; 3) l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Requisiti, questi, tutti presenti nel caso in esame, stante un rapporto di lavoro cessato il 3.08.2015, una dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza n. XX/2015 del XX.2015 e un TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro (pari ad € 6.783,30) non corrisposto.
Inoltrata domanda all’Inps, il ricorrente si vedeva riconoscere e corrispondere un importo inferiore rispetto alla somma ammessa dal Giudice Delegato.
Sul punto, la Cassazione Civile con la sentenza n. 24231/2014 ha precisato che “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi della L. n.297 del 1982, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.”
In tale pronuncia, inoltre, la Corte ha evidenziato altresì che l’Istituto non può mettere in discussione l’ammissione del lavoratore al passivo in sede fallimentare, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. anche Cass. N. 7604/03).
Ciò, del resto, è confermato anche dall’art. 2, comma 2, della L. 297/1982 il quale prevede che trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’art. 97 L. Fall., i lavoratori o i suoi aventi diritto posso ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.
Da ultimo, la Cassazione, con la pronuncia n. 24730 del 2015, ha confermato tale orientamento precisando che “l’INPS subentra ex lege nel debito del datore insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato. In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l’INPS non può contestare tale accertamento, che vincola l’istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo.”
Nel caso in esame, stante il fallimento della società datrice di lavoro, il credito vantato dal ricorrente veniva ammesso al passivo.
L’Istituto, però, liquidava un importo diverso, detraendo la somma di € 5.033,00 a titolo di “Anticipi esenti o Fondo di previdenza complementare”.
In realtà, il ricorrente nelle note autorizzate (pag. 5) asseriva che la società datrice di lavoro lo avesse iscritto al Fondo Alleanza Assicurazioni per ‘arbitraria iniziativa’ e versato a favore di tale fondo unicamente la somma di € 901,50.
Si ritiene che al ricorrente debba essere liquidata la somma di € 4.131,50 pari alla differenza tra quanto detratto dall’Istituto e l’importo versato dal datore al fondo complementare.
Alla luce di quanto innanzi, stante la presenza di crediti ammessi al passivo in sede di procedura concorsuale per i quali è esclusa la contestabilità da parte dell’Istituto resistente, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, del saldo sul TFR (pari alla differenza tra quanto detratto dall’Istituto e quanto realmente versato dal datore al fondo complementare) maturato nei confronti della XXX s.r.l. e, per l’effetto, condanna l’Istituto resistente al pagamento della somma di € 4.131,50 per saldo TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3. Condanna l’INPS, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione se richiesto.
Cassino, 10 giugno 2019
Dott. avv. Giuditta Di Cristinzi