Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22517 - pubb. 16/10/2019
I diritti di avvocato non vanno riconosciuti per l'esame di ogni singolo documento
Cassazione civile, sez. II, 30 Agosto 2019, n. 21906. Pres., est. Manna.
Esame della documentazione prodotta dalla controparte ai sensi della voce n. 12 della Tabella B di cui al d.M. Giustizia n. 127 del 2004 - Liquidazione in misura fissa - Conseguenze - Numero dei documenti esaminati - Irrilevanza
In tema di tariffe professionali degli avvocati, la voce n. 12 della Tabella B di cui al d.m. Giustizia n. 127 del 2004 stabilisce i diritti di avvocato per l'esame della documentazione prodotta dalla controparte in misura fissa, a prescindere dal numero dei documenti esaminati, con la conseguenza che tali diritti non vanno riconosciuti per l'esame di ogni singolo documento. (massima ufficiale)
Testo Integrale