Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2240 - pubb. 15/06/2010
Mutuo, consegna differita dalla somma, contratto condizionato e titolo esecutivo
Tribunale Latina, 18 Maggio 2010. Est. Perinelli.
Mutuo – Contratto – Autorizzazione al mutuante a trattenere la somma – Procrastinazione del perfezionamento del contratto – Condizione – Sussistenza.
Titolo esecutivo – Atto ricevuto da notaio o pubblico ufficiale – Contratto di mutuo condizionato – Prova della consegna della somma – Necessità – Titolo esecutivo – Esclusione.
L'autorizzazione conferita al mutuante a trattenere la somma presso di se non può che essere interpretata quale pattuizione consensuale di rinvio della consegna, con conseguente procrastinazione del momento perfezionativo del contratto di mutuo e la relativa fattispecie deve essere qualificata come contratto condizionato di mutuo. (fsr) (riproduzione riservata)
Il contratto condizionato di mutuo fondiario, ove la consegna della somma sia differita nel tempo, non documenta di per sé l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro e, pertanto, pur se stipulato con atto pubblico notarile (per gli effetti che è destinato a produrre in ordine alla costituzione della garanzia ipotecaria), non può essere utilizzato come titolo esecutivo dalla banca mutuante che intenda procedere ad espropriazione forzata per la restituzione delle somme erogate, atteso che difetta dei requisiti previsti dall'art. 474, II comma, n. 3, codice procedura civile, né il contratto medesimo può assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamento fatti al mutuatario trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari. (fsr) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ferdinando Serapiglia
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