Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22343 - pubb. 19/09/2019

Legittimità della clausola di indicizzazione del tasso d’interesse nel contratto di leasing

Tribunale Ancona, 20 Giugno 2019. Est. Gabriella Pompetti.


Contratti bancari - Contratto di leasing c.d. “indicizzato” - Usuarietà e indeterminatezza dei tassi di interesse - Qualificazione giuridica della clausola di “indicizzazione” - Trasparenza - Domanda di nullità della clausola di “indicizzazione” - Rigetto

Contratti bancari - Contratto di leasing c.d. “indicizzato” - Interessi corrispettivi e interessi di mora - Usuarietà degli interessi di mora - Risoluzione anticipata del contratto - Clausola avente natura di clausola penale - Inapplicabilità art. 1815, comma 2 c.c. -  Domanda di nullità della clausola relativa agli interessi moratori - Rigetto



La clausola di “indicizzazione” prevista in un contratto di leasing costituisce una clausola accessoria che non assume una causa autonoma rispetto a quella del contratto di leasing in cui è inserita. La clausola di indicizzazione, dunque, non dà vita ad una operazione dotata di causa autonoma (di cui agli artt. 21 ss. T.U.F.), ovvero sganciata dal contenuto del contratto di leasing finanziario, in quanto, con essa, le parti adeguano il valore del corrispettivo per il godimento dei beni strumentali ai valori di mercato, senza costituire una diversa operazione negoziale avente natura di investimento finanziario e trovano applicazione dunque le disposizioni del T.U.B. e ulteriori previsioni regolamentari del CIRC (n. 229 del 21 aprile 1999 e ss. mm.) e della Banca d’Italia in materia di trasparenza.

Gli interessi corrispettivi e interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell’usura, ma vanno autonomamente considerati, sia perché trattasi di grandezze disomogenee – data la diversa funzione corrispettiva dei primi, risarcitoria ed eventuale dei secondo – sia perché l’interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo, sia perché, in definitiva, ciò che conta, non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l’effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitati al cliente. Di conseguenza, l’applicazione dell’art. 1815, comma 2 c.c. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale. (Giovanna Bigi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanna Bigi del Foro di Ancona


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