Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22240 - pubb. 27/08/2019

La società di gestione benché non sia proprietaria degli immobili del fondo è tuttavia chiamata allo svolgimento della attività per conto del fondo

Commissione tributaria provinciale Lazio, 02 Marzo 2018. Est. Maggio.


Fondi immobiliari di investimento - Soggetto passivo dell'IMU



In tema di fondi immobiliari di investimento, il soggetto passivo dell'IMU è il Fondo immobiliare e non la società di gestione, in quanto la società di gestione del risparmio, pur essendo legata al fondo da uno speciale rapporto fiduciario, non può essere considerata quale proprietaria sostanziale degli immobili o titolare di altro diritto reale, circostanza questa che esclude la possibilità di ravvisare in capo a detta società di gestione il presupposto impositivo ai fini IMU, che rimane radicato sul fondo comune di investimento, per l'adempimento dei cui obblighi è tuttavia chiamata la società di gestione in qualità di soggetto esterno deputato allo svolgimento di attività, fiscale e non, per conto del fondo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

TRENTUNESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

NAPOLITANO AURELIO - Presidente

MAGGIO MICHELE ANGELO - Relatore

GRANDE FELICE - Giudice

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso in data 16 settembre 2016, nei confronti di Roma Capitale, avverso due Avvisi di accertamento notificati il 20.06.2016, emessi rispettivamente per insufficiente versamento IMU 2013 e 2014, su immobili siti in Roma, per l'importo complessivo di Euro 411, 853, 81 e di Euro 851.737, 09, la Es. S.p.a., con sede in Padova, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., ritualmente rappresentata e difesa, eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto non è stata mai proprietaria degli immobili oggetto di accertamento.

Fa presente di avere presentato istanza di autotutela respinta da Roma Capitale.

Afferma che negli anni di riferimento degli accertamenti impugnati la Es. era SGR che gestiva Fondi Immobiliari (*), proprietari degli immobili soggetti a IMU e responsabili esclusivamente con il proprio patrimonio, separato da quello della Società di gestione, clic agisce in qualità di mandataria.

 

CHIEDE

con discussione in pubblica udienza e in via principale di accogliere il ricorso, annullando gli atti impugnati, con vittoria di spese di lite, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Si è costituito Roma Capitale richiamando due ricorsi proposti dalla ricorrente per gli anni 2010 e 2011 in cui è risultata vittoriosa.

Ha richiamato, poi, l'art 1 comma 2. Del D.lgs. 504 del 1992 che rinviene il presupposto dell'imposta nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, possesso che si manifesta in un'attività che corrisponde a quello di proprietà o di altro diritto reale (Cassazione 25376 del 2008).

HA concluso, pertanto, con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.

LA COMMISSIONE rileva che i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li amministra, pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società di gestione, la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. (Cassazione Sentenza n. 16605 del 15/07/2010).

Rileva, in sostanza, il Collegio giudicante che i fondi comuni d'investimento costituiscono un patrimonio autonomo distinto dal patrimonio della società di gestione, ai sensi dell'art. 36 del TUF di cui al D.lgs. n. 58/1998 citato, per cui, essendo privi di soggettività giuridica, su di essi non sono ammesse azioni dei creditori, i quali possono far valere i propri diritti nei confronti della Società di gestione, che, in virtù del rapporto di mandato, ex art. 1704 c.c., agisce in nome proprio ma per conto del fondo amministrato e gestito.

Le attività d'investimento, pertanto, saranno attività che la società svolge "in nome proprio" intestando a sé medesima i valori di volta in volta acquisiti al patrimonio del fondo comune, osservando le regole disposte in materia di contabilità.

Ciò premesso, per ciò che concerne il caso sottoposto al giudizio di questo Collegio, riguardante il regime tributario degli immobili appartenenti a un fondo comune d'investimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale unica, si rendono applicabili le regole generali del tributo, che individuano, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23, il soggetto passivo d'imposta, anche per i fondi comuni di investimento immobiliare, nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Insomma, il soggetto passivo dell'IMU è il Fondo immobiliare e ciò in quanto la società di gestione del risparmio, pur essendo legata a esso da uno speciale rapporto fiduciario, non può essere considerata quale proprietaria sostanziale degli immobili o titolare di altro diritto reale, circostanza questa che esclude la possibilità di ravvisare in capo alla stessa società di gestione il presupposto impositivo ai fini IMU, che rimane radicato sul fondo comune di investimento, per l'adempimento dei cui obblighi è chiamata la società di gestione in qualità di soggetto esterno deputato allo svolgimento di attività, fiscale e non, per conto del fondo.

Conseguentemente, non può non rilevarsi la legittimità dell'operato dell'ente impositore, che rivolgendo la pretesa fiscale nei confronti della Società di gestione ha inteso chiamare al soddisfacimento della pretesa fiscale impugnata il soggetto istituzionalmente deputato a svolgere attività per conto dell'effettivo debitore d'imposta.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato, con compensazione delle spese di lite fra le parti, in ragione della natura e complessità della questione trattata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.