Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22238 - pubb. 11/01/2019

Gli avvisi di accertamento dell’IMU devono essere notificati ai liquidatori del fondo posto in LCA

Commissione tributaria provinciale Lazio, 24 Settembre 2018. Est. Corigliano Campoliti.


IMU - Immobili di proprietà di un fondo comune di investimento - Liquidazione giudiziale - Avvisi di accertamento - Notifica



Gli avvisi di accertamento dell’IMU dovuta in relazione agli immobili del fondo comune di investimento posto in liquidazione coatta amministrativa ex art. 57 TUF devono essere notificati ai liquidatori e non alla società di gestione del fondo, la quale, per effetto della sentenza che pone il fondo in liquidazione non più all’uopo legittimata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

TRENTATREESIMA SEZIONE

 

riunita con l'intervento dei Signori:

MICHELOZZI MASSIMO - Presidente

CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE - Relatore

TOMASELLI MARIA PAOLA - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

La R.S. S.p.A. in liquid., quale ex società di gestione del Fondo comune d'investimento di tipo chiuso denominato "Diaphora 1", con atto depositato il 28.1.2016 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento nn. (*) del 14.8.2015 e 15.10.2015, indicati in epigrafe e relativi a omesso versamento imposta I.M.U. per gli anni 2012-2013-2014.

Assumeva che gli immobili per cui era stata accertata l'imposta I.M.U. erano di proprietà del Fondo d'investimento, da essa gestito fino all'11.2.2014, data in cui per effetto della sentenza n. 3/2014 del Tribunale di Bolzano lo stesso era stato posto in liquidazione giudiziale ed erano subentrati i Commissari nominati dalla B.D.; eccepiva, dunque, il difetto di legittimazione passiva, dovendo rispondere il Fondo con il suo patrimonio, e che gli accertamenti avrebbero dovuto essere notificati ai Commissari.

Concludeva per l'annullamento degli accertamenti.

Il Comune di Pomezia deduceva per il rigetto del ricorso e contestava l'avversa tesi per cui in base all'autonoma personalità giuridica del Fondo ad esso competerebbe l'obbligo di versamento dell'imposta, non potendo ritenersi a tal fine elemento indefettibile quello della separazione del patrimonio tra Fondo e società di gestione.

Dopo un'ampia dissertazione su autonomia, distinzione e separazione del patrimonio del Fondo comune, sulla titolarità formale dei beni del Fondo in capo alla società promotrice (ove diversa dal gestore, potendo questo essere sempre sostituito), sull'esigenza di assicurare una tutela agli interessi degli investitori, giungeva ad escludere un vero regime di autonomia in capo al Fondo e ad ammettere un patrimonio separato dalla società di gestione.

Con successiva memoria la ricorrente produceva vari atti di annullamento in autotutela e sentenze emesse da altre Commissioni Tributarie su ricorsi dalla stessa proposti nelle more del presente giudizio avverso vari atti impositivi relativi a diversi tributi, con cui era stata accolta l'eccezione in ordine al difetto di legittimazione passiva.

All'odierna udienza pubblica la Commissione, letti ed esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che punto nodale della controversia è rappresentato dall'individuazione del soggetto passivo ai fini IMU. A tal fine va tenuto ben presente il rapporto che intercorre tra un Fondo comune d'investimento, la successiva liquidazione giudiziale e la società di gestione, che per l'appunto gestisce i risparmi che i partecipanti al fondo affidano per il loro investimento.

Nel mentre può riconoscersi la proprietà degli immobili in capo al fondo in virtù del fatto che l'attribuzione della personalità giuridica o della soggettività è in un certo senso disancorata dal formale riconoscimento, la gestione è affidata ad una società terza, sicché il fondo rappresenta un patrimonio a sé stante.

Poste queste premesse, va rilevato che nella fattispecie è stata disposta con sentenza n. 3/2014 del Tribunale di Bolzano la liquidazione giudiziale del Fondo, visto anche il parere reso dalla B.D. ai sensi dell'art. 57, co. 6-bis, TUF; ha fatto, poi, seguito la nomina dei Commissari liquidatori del Fondo con provvedimento della B.D. del 18.2.2014.

Il Comune resistente ha affidato a giustificazione degli accertamenti impugnati il richiamo della sentenza n. 16605/10 della Suprema Corte, laddove è stabilito che l'autonomia del patrimonio del fondo e la distinzione dal patrimonio della società di gestione e da ogni altro dalla stessa gestito trovano conferma nell'art. 36, co. 6, D.Lgs. n. 58 del 1998 nel senso che il primo non possa essere aggredito da azioni dei creditori della società di gestione.

D'altra parte, l'escludere una propria autonomia e soggettività al Fondo da un lato potrebbe vanificare quella tutela degli interessi degli investitori e dall'altro si porrebbe in antitesi con la sua messa in liquidazione e, nel contempo, la società di gestione dopo la citata sentenza del Tribunale di Bolzano e la cessazione del rapporto con il Fondo non poteva essere destinataria degli avvisi di accertamento, perché non più legittimata.

E', dunque, acclarato che la società ricorrente fosse carente del presupposto impositivo soggettivo e, pertanto, il ricorso va accolto e gli atti impugnati, che avrebbero dovuto essere notificati ai commissari giudiziali, vanno annullati; le spese vengono compensate per la metà, mentre l'altra metà, liquidata come in dispositivo, viene posta a carico del Comune di Pomezia.

 

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Compensa per la metà le spese di lite e liquida la restante metà in Euro. 10.000, 00, oltre IVA e CPA, che pone a carico del Comune di Pomezia.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2018.