Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22225 - pubb. 11/01/2019

Interruzione del processo a seguito di LCA bancaria

Tribunale Verona, 09 Ottobre 2017. Est. Vaccari.


Liquidazione coatta amministrativa – Bancaria – Significato della norma che prescrive l’improseguibilità dei giudizi pendenti



La norma che prescrive l’improseguibilità dei giudizi pendenti a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca ha significato analogo a quella dell’art. 43 legge fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

 

Il giudice dott. Massimo Vaccari Ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

Rilevato che

La causa di cui in epigrafe è stata rinviata all'udienza del 26 ottobre 2017 per la precisazione delle conclusioni;

nel frattempo è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A), con la quale è stata disposta la Liquidazione Coatta Amministrativa della Banca Popolare di Vicenza;

l'art. 83, comma 3, T.U.b. prevede che dalla data di insediamento dei commissari o dal terzo giorno successivo alla data di adozione del decreto con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa non può essere "proseguita nessuna azione" e tale espressione deve ritenersi di significato analogo a quella dell'ultimo comma dell'art 43 l.fall. con la conseguenza che l'interruzione opera ex lege senza necessità di osservare le formalità di cui ai primi due commi dell'art. 300 c.p.c;

nel caso di specie non essendosi ancora tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni non ricorre l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 300 c.p.c.;

in difetto della evidenza del momento in cui i commissari liquidatori si sono insediati, la data in cui il giudizio è stato interrotto va individuata nel 28 giugno 2017, terzo giorno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto n. 185 del 25 giugno 2017, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con il quale è stata disposta, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa;

 

P.Q.M.

Dichiara interrotto il giudizio a far data dal 28 giugno 2017

Verona 09/10/2017

Depositata in cancelleria il 09/10/2017.