Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22016 - pubb. 02/07/2019
Esecuzione forzata promossa sulla base di mutuo fondiario e conseguenze della violazione del limite di finanziamento
Tribunale Napoli, 05 Giugno 2019. Est. Colandrea.
Mutuo fondiario – Superamento del limite di finanziamento ex art. 38, secondo comma, T.U.B. – Nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 cod. civ. – Esclusione – Qualificazione del contratto quale mutuo ordinario
In tema di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziamento ex art. 38, secondo comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario) non comporta la nullità del contratto per violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., atteso che la previsione normativa di siffatto limite configura un presupposto applicativo della disciplina speciale contenuta nel T.U.B. e nelle leggi speciali (e, in particolare, dei c.d. privilegi fondiari di cui agli artt. 39 e 41 T.U.B.), con la conseguenza che l’eventuale violazione del limite può condurre unicamente alla qualificazione del contratto nei termini di un mutuo ordinario ed alla mancata applicazione dei privilegi fondiari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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