Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21971 - pubb. 26/06/2019

Usura nel contratto di mutuo: modalità di calcolo

Tribunale Torino, 30 Maggio 2019. Est. Astuni.


Contratto di mutuo – Verifica dell’usurarietà – Somma del tasso corrispettivo e del tasso di mora previsti in contratto – Esclusione

Contratto di mutuo – Verifica dell’usurarietà – Analisi di una singola rata – Esclusione

Contratto di mutuo – Verifica dell’usurarietà – Verifica condotta sul solo tasso di mora – Esclusione

Contratto di mutuo – Verifica dell’usurarietà – Rilevazione TAEG del singolo contratto – Metodo utilizzato dalla banca d’Italia – Necessità



È escluso che, ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto di mutuo, il TEG (tasso effettivo globale) possa calcolarsi sommando il tasso corrispettivo ed il tasso di mora previsti in contratto, dal momento che il debitore, a seconda che sia adempiente o meno, paga l’uno o l’altro.

Premesso che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 108/96, il tasso medio rilevante al fine del calcolo del tasso soglia deve essere effettivo, globale e riferito ad anno, non è possibile sottoporre a verifica la singola rata del contratto di mutuo al fine di dichiarare usurario il contratto.

Il carattere di globalità del tasso medio rilevante ai fini del calcolo dell’eventuale usurarietà del contratto di mutuo, e di conseguenza il carattere di globalità del “tasso soglia”, esclude che allo stesso fine possano confrontarsi con il tasso soglia il solo tasso di mora.

Ai fini della verifica dell’eventuale usurarietà del contratto di credito il TAEG, ossia il tasso annuo effettivo globale del singolo contratto deve essere calcolato secondo il metodo prescritto dalle Istruzioni della Banca d’Italia (§ 3, lett. b), perché, qualora si seguisse un metodo diverso, verrebbero meno 1) la determinatezza della norma che definisce il reato di usura e  2) la conoscibilità ex ante del tasso medio del credito rilevato e pubblicato in funzione sia del principio nullum crimen sine previa lege (art. 25 Cost.), sia della libertà dell’imprenditore bancario di pianificare la propria offerta economica nel rispetto della legalità evitando la sanzione civile comminata dall’art. 1815 cpv. c.c. (Gioacchino La Rocca) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gioacchino La Rocca


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