Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2194 - pubb. 24/05/2010

Segnalazione alla centrale rischi, presupposti e pregiudizio per l’imprenditore

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28 Maggio 2009. Est. D'Onofrio.


Segnalazione alla c.d. centrale rischi – Automaticità – Esclusione – Verifica in concreto della situazione di rischio – Necessità – Erronea segnalazione di crediti in sofferenza – Pregiudizio imminente e irreparabile ex art. 700 c.p.c. – Sussistenza.

Segnalazione alla c.d. centrale rischi – Erronea segnalazione di crediti in sofferenza – Pregiudizio imminente e irreparabile ex art. 700 c.p.c. – Sussistenza.



La segnalazione alla c.d. centrale rischi presso la Banca d’Italia non costituisce un fatto automatico ed implica una valutazione della banca dovendo il soggetto segnalante verificare se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, tenendo conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera e l’ammontare complessivo del credito, fermo restando che tali elementi non possono integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

La erronea segnalazione di crediti in sofferenza alla c.d. centrale rischi integra per l’imprenditore un pericolo di danno che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente sicché sussiste il presupposto per ottenere, tramite il rimedio di cui all’art. 700 c.p.c., l’ordine di revoca della segnalazione stessa. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Cuppone


Il testo integrale


 


Testo Integrale