Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21905 - pubb. 18/06/2019
Il sovraindebitato ha diritto a trattenere la pensione entro i limiti di legge, malgrado i favorevoli trattamenti pensionistici di cui beneficia il coniuge
Tribunale Pesaro, 13 Maggio 2019. Est. Pini.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. – Pensione del sovraindebitato – Diritto a trattenerla nei limiti di legge – Sussistenza – Condizioni
L’art. 14 ter sesto comma lett. b) l. 3/2012 prescrive che debba essere sottratta alla liquidazione – nei limiti fissati dal giudice – quanto il debitore guadagni con la propria pensione; la norma, pertanto, non pare consentire, letta anche in combinato disposto con la lett. a) del medesimo comma, una totale eliminazione di introiti strettamente “personali”, come la pensione, in ragione della presenza di un sostentamento che derivi al debitore non da altri proventi di cui egli sia diretto titolare (ciò che escluderebbe ragionevolmente la necessità di riservare la pensione al debitore che abbia altri redditi propri) ma solo in ragione del generale diritto all’assistenza ex art. 143 c.c. derivante dalla propria qualità di coniuge. È del tutto ovvio, tuttavia, che si debba considerare certamente anche la posizione economica del coniuge, ma ciò ai soli fini, eventualmente, di ridimensionare e modulare la porzione di redditi da escludere dalla procedura, fermo pur sempre il limite dell’impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. Va dunque riconosciuto al sovraindebitato il diritto di trattenere la pensione di cui risulti titolare entro i limiti di impignorabilità prevista per tali emolumenti dall’art. 545 c.p.c., e ciò a prescindere dai trattamenti pensionistici di cui beneficia il coniuge. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Maria Michela Massanelli del Foro di Pesaro
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