Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21825 - pubb. 08/06/2019

Condizioni e limiti dell’accesso al sovraindebitamento per i soci illimitatamente responsabili - Inammissibile la falcidia dell’IVA

Tribunale Rimini, 09 Marzo 2019. Est. Francesca Miconi.


Sovraindebitamento – Socio illimitatamente responsabile di società di persone – Requisiti soggettivi – Sussistenza – Accesso alla procedura – Ammissibilità

Sovraindebitamento – Soci illimitatamente responsabili di società di persone – Proposte contestuali e condizionate – Ammissibilità

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Art. 7 l. 3/2012 – Falcidia dell’IVA e delle ritenute operate e non versate – Ammissibilità – Esclusione



Il debitore che intende ristrutturare debiti sia personali (alcuni dei quali derivanti dall’aver prestato garanzia per società commerciali), sia relativi alla sua qualifica di socio illimitatamente responsabile di società di persone può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento ex lege 3/2012 essendo in possesso dei requisiti soggettivi di accesso alle medesime : egli infatti non è imprenditore commerciale,  come tale assoggettabile a fallimento in via autonoma e diretta; il suo fallimento può essere pronunziato solo per estensione di quello della società ex art. 147 l. fall., né può affermarsi che ai fini dell’esdebitazione il socio illimitatamente responsabile debba necessariamente attendere la dichiarazione di fallimento della società di persone di cui fa parte.

Deve ritenersi ammissibile l’accesso del socio illimitatamente responsabile alla procedura di sovraindebitamento ex lege 3/2012 ogni qualvolta analoga procedura sia avviata dagli altri soci della compagine sociale e la società promuova un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. per la definizione dei debiti sociali (nella specie, anticipata dalla domanda di sospensione delle azioni esecutive e cautelari ex art. 182 bis sesto comma l. fall.), essendo tutte le procedure finalizzate ad una sistemazione complessiva delle posizioni debitorie personali di ciascun debitore e della società (fattispecie in cui le tre proposte di composizione della crisi risultavano collegate espressamente tra loro e condizionate ciascuna all’omologazione delle altre).

Va dichiarata inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che prevede lo stralcio di IVA e ritenute operate e non versate, stante l’inequivocabile tenore dell’art 7 primo comma l. 3/2012 - su cui, al momento della espressione di accordo da parte dei creditori, non può prevedersi siano intervenute modifiche legislative o declaratorie di illegittimità costituzionale - che consente la sola dilazione, e non la falcidia, dell’IVA e delle ritenute previdenziali. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni & Mancini

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