Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21706 - pubb. 24/05/2019
Contratto di conto corrente: legittimazione attiva del garante/fideiussore, prescrizione, anatocismo, usura, spese e azione di accertamento negativo
Tribunale Padova, 09 Aprile 2019. Est. Nicoletta Lolli.
Legittimazione attiva del fideiussore
Prescrizione quinquennale – Infondatezza – Prescrizione decennale – Conto in attivo – Ripristino integrale della provvista – Inesistenza rimesse solutorie
Anatocismo – Mancata pattuizione e sottoscrizione della clausola di reciprocità degli interessi – Illegittimità
Spese – Mancata pattuizione – Illegittima applicazione
Usura – Formula matematico-finanziaria post 2009 – Irrilevanza Istruzioni di Banca d’Italia – Rilevanza della mera pattuizione – Conto corrente – Tasso superiore alla soglia usura per effetto dello ius variandi – Usura ab origine – Applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c. – Non debenza di tutte le somme pagate – Tramissione atti alla Procura della Repubblica
La legittimazione del garante/fideiussore, in ordine alla nullità ed alla invalidità relative ad un conto corrente bancario, si configura in termini di intervento dipendente, atteso il suo evidente interesse giuridico a che il saldo per il quale deve eventualmente rispondere sia determinato correttamente.
L’eccezione di prescrizione quinquennale riferita agli interessi è palesemente infondata se si riferisce al diritto di ripetere gli interessi illegittimamente addebitati.
È palesemente infondato l’assunto della banca che individua un autonomo effetto solutorio in considerazione del fatto che il conto sia tornato in attivo. L’unico effetto di una rimessa tale da riportare il conto in attivo si risolve nel ripristino integrale della provvista dell’apertura di credito e in una pre-costituzione di attivo da utilizzare nuovamente, con o senza apertura di credito, ma sicuramente non comporta alcuna forma di pagamento, non essendovi alcun debito esigibile da estinguere.
In forza del nuovo testo dell’art. 120 TUB vigente dal 9.02.2000 al 31.12.2013, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è consentita purchè prevista a favore del cliente e attraverso una clausola specificatamente approvata.
La sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione regola la vicenda dell’usura sino al 31.12.2009; per il periodo successivo, la formula che deve essere utilizzata è quella finanziaria, come prevista dalla legge 108/1996 e non quella fornita dalle Istruzioni di Banca d’Italia, la quale non ha potere di regolare la materia diversamente dalla Legge.
Se per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca il tasso sale sopra la soglia usuraria, si tratta in ogni caso di usura originaria, con le conseguenze di cui all’art. 1815 c.c.
Il superamento della soglia usuraria comporta la segnalazione presso alla competente Procura della Repubblica in relazione al reato di cui all’art. 644 c.p. (Lorenzo Fumagalli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Fumagalli del Foro di Cremona
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