Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21693 - pubb. 22/05/2019
L’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza
Tribunale Torino, 15 Gennaio 2019. Est. Di Capua.
Processo civile – Estinzione del giudizio per rinuncia – Dichiarazione di estinzione – Natura dichiarativa – Forma di sentenza – Affermazione
La pronuncia del Giudice che dichiara l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione.
L’estinzione del processo dev’essere dichiarata con sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è configurabile il reclamo previsto dall’art.178 c.p.c.; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18620/2017 R.G.;
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”).
- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 20.07.2017 ritualmente notificato, l’Ing. D. Ottavio ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società C.A. S.r.l., nonché la società FRATELLI A. S.R.L., il sig. A. Salvatore, la sig.ra B. Olga, la sig.ra C. Maria Virginia e la società L.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle seguenti domande:
“nel merito,
2. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’Ing. Ottavio D. del contratto preliminare di vendita autenticato nelle firme dal Notaio dott. Fabio P., Rep. n. 76929, Racc. n. 32443, stipulato il 14.9.2012 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e Maria Virginia C. (dall’altro), in relazione a tutti i seguenti Immobili:
omissis
3. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’ing. Ottavio D. del contratto di vendita a rogito Notaio Fabio P., Rep. 82364, Racc. 36069, stipulato il 29.7.2015 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e CSA s.r.l. (dall’altro), avente ad oggetto i diritti pari ad un quarto sui locali di pertinenza adibiti a piscina e locali interrati al servizio della piscina, in Santa Teresa di Gallura, con accesso da via Galliano, confinanti con parti comuni da tutti i lati ed aventi i seguenti riferimenti catastali: omissis;
4. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’ing. Ottavio D. del contratto di vendita a rogito Notaio Fabio P., Rep. 82433, Racc. 36120, stipulato il 5.8.2015 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e L.M. s.r.l. (dall’altro), avente ad oggetto i seguenti immobili:
omissis
1.3. Si sono costituite le parti convenute, depositando le rispettive comparse di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Ordinanza datata 20.12.2018 il Giudice Istruttore:
- letta la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio della parte attrice Ing. D. Ottavio ex art. 306 c.p.c. depositata telematicamente in data 11.10.2018, sottoscritta dal difensore di quest’ultima che, peraltro, non risulta munito del relativo potere (cfr. la procura speciale in calce all’atto di citazione, nella quale non è espressamente previsto anche il potere di “rinunciare” agli atti del giudizio);
- letta la dichiarazione di accettazione della parte convenuta società C.A. S.r.l. ex art. 306 c.p.c. depositata telematicamente in data 10.10.2018, sottoscritta dal difensore della convenuta, munito del relativo potere (cfr. la procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta);
- ha invitato la parte attrice Ing. D. Ottavio e la parte convenuta società C.A. S.r.l. a precisare le conclusioni in punto estinzione (sempre che la parte attrice depositi entro la successiva udienza rituale dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta dall’Ing. D. Ottavio o dal difensore di quest’ultimo espressamente munito del relativo potere), con rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. fissando a tal fine udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al 09.01.2019, riservando la pronuncia della Sentenza di estinzione all’esito della predetta udienza;
- ha disposto la separazione delle cause, ai sensi dell’art. 103, 2° comma, c.p.c. e la formazione di un autonomo fascicolo processuale per la prosecuzione del giudizio tra la parte attrice Ing. D. Ottavio e le parti convenute società FRATELLI A. S.R.L., sig. A. Salvatore, sig.ra B. Olga, sig.ra C. Maria Virginia e società L.M. S.r.l., riservando la fissazione dell’udienza successiva all’esito della separazione.
1.5. All’udienza in data 09.01.2019 la parte attrice, come rappresentata dal difensore in presente udienza, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c. ed ha precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sempre alla medesima udienza, la parte convenuta, come rappresentata dal difensore in udienza, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c. ed ha precisato le conclusioni chiedendo a sua volta di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.6. Il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto che nella medesima udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c.
2. Sull’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. .
2.1. Come si è accennato, all’udienza in data 09.01.2019 il difensore della parte attrice, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
A sua volta, sempre alla medesima udienza, il difensore della parte convenuta, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Inoltre, alla medesima udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.2. Pertanto, nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l’estinzione ai sensi dell’art. 306, 3° comma, c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
2.3. Si deve soltanto aggiungere che l’estinzione del processo dev’essere dichiarata con Sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
· nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;
· invero, l’art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
· nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;
· del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
· sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
omissis
3. Sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
3.1 Tenuto conto dell’estinzione del processo, dev’essere ordinato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di SASSARI - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di TEMPO PAUSANIA) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all’atto di citazione.
3.2. Invero, ai sensi dell’art. 2668, 2° comma, c.c., la cancellazione deve essere giudizialmente ordinata, tra l’altro, qualora “il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
4. Sulle spese processuali.
4.1. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
4.2. Invero, l’art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” .
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 18620/2017 R.G. promossa dall’Ing. D. Ottavio (parte attrice) contro la società C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra NERI Maria Pia (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .
2) Ordina, ai sensi dell’art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di competente (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di SASSARI - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di TEMPO PAUSANIA) di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data *.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 15 gennaio 2019.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA