Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21647 - pubb. 17/05/2019

Mutuo fondiario condizionato: perfezionamento del contratto, erogazione della somma e nullità per illiceità comune dei motivi

Tribunale Bergamo, 03 Aprile 2019. Est. Elena Gelato.


Contratto di mutuo fondiario



Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se, contestualmente alla stipula del contratto, le somme siano versate su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Il motivo illecito comune alle parti, consistente nella finalizzazione del mutuo all’estinzione di una precedente esposizione di natura chirografaria, è prospettabile solo in sede fallimentare, nel cui ambito un simile atto può determinare la lesione della par condicio creditorum, con conseguente revocabilità dell’atto dispositivo. (Giacomo Mastrorosa) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giacomo Mastrorosa del foro di Varese


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