Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21614 - pubb. 10/05/2019

Illegittimo l’avviso di addebito INPS emesso sulla base di accertamento impugnato e non ancora definito

Tribunale Cassino, 07 Marzo 2019. G.O.P. Giuditta Di Cristinzi.


Procedimento tributario – Avviso di addebito INPS – Fondato su accertamento tributario oggetto di ricorso pendente – Illegittimità – Sussiste



È illegittimo l’avviso di addebito INPS che richiama un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate impugnato dal medesimo ricorrente.

[Nella fattispecie, il Tribunale ha revocato e dichiarato improduttivo di effetti giuridici l’avviso di addebito formato e notificato da parte dell’INPS e contenente la pretesa di maggiori contributi ritenuti dovuti in virtù di un precedente accertamento dell’Agenzia delle Entrate tempestivamente impugnato dal ricorrente e non ancora definito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Lavoro

 

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l’anno 2018 al n. XXX, decisa alla pubblica udienza del 07.03.2019, vertente

 

TRA

DD CC CC, rappresentato e difeso, giusta procura conferita a margine del ricorso, dall’avv. *,

RICORRENTE

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. SpA, rappresentato e difeso dall’Avv. *, presso l’ufficio legale dell’Istituto,

RESISTENTE

 

avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito

 

CONCLUSIONI: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data XX.02.2018, il sig. DD CC CC si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere attualmente in pensione e di aver gestito, sino al 24.06.2016, un’attività di rivendita di tabacchi e lotterie in Cassino; che, in data 14.11.2016, gli era stato notificato avviso di accertamento redatto ai fini IRPEF-IRAP-IVA per l’anno 2011; che aveva impugnato tempestivamente tale avviso di accertamento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con udienza di discussione fissata per il giorno 12 febbraio; che, nonostante la proposizione di tale ricorso, in data 2 gennaio aveva ricevuto avviso di addebito n. XXX per somme aggiuntive per maggiori contributi ritenuti dovuti in virtù dell’accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate il 30.11.2016, gravate da sanzioni e interessi di mora, per complessivi € 3.646,00.

Tanto premesso, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell’esecutorietà dell’opposto ruolo; nel merito, revocare e dichiarare improduttivo di effetti giuridici l’opposto avviso di addebito, non sussistendo affatto i presupposti giuridici per la sua emissione. Con vittoria di spese e competenze.

Si costituiva in giudizio l’Inps, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Alla prima udienza, il Giudice sospendeva l’esecutività dell’atto impugnato.

All’udienza del 7 marzo 2019, udita la discussione delle parti, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

 

Motivi della decisione

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.

Al ricorrente veniva notificato avviso di accertamento redatto ai fini IRPEF-IRAP-IVA per l’anno 2011, tempestivamente impugnato dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone – Sez. 4. In pendenza di ricorso, il sig. DD CC riceveva avviso di addebito per somme aggiuntive e maggiori contributi ritenuti dovuti in virtù dell’accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente, quindi, tra i motivi di opposizione indicava la mancanza assoluta di presupposti per l’iscrizione a ruolo da parte dell’Inps di maggiori contributi, nonché improcedibilità dell’avviso a seguito del ricorso avverso l’avviso di accertamento.

Per quanto riguarda l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/99, al comma 3, prevede che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, mentre al successivo comma 4 prevede che, “…In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.

Sul punto, particolarmente importante è la pronuncia n. 8379 del 2014 della Corte di Cassazione, nella quale la stessa ha stabilito un principio di diritto particolarmente importante in base al quale “…in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

In base a tale decisione, pertanto, l’INPS non può emettere l’avviso di addebito prima della conclusione della controversia dinanzi la Commissione Tributaria. Lo stesso art. 25 del D. Lgs n. 46/99, al comma 2, prevede infatti che “…Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.

Dello stesso tenore la sentenza n. 4032/2016, nella quale la Cassazione ha affermato che “L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta”.

Tale orientamento è stato ripreso e seguito anche da diverse Corti territoriali in pronunce relative alla validità dell’avviso di addebito emesso a seguito di avviso di accertamento e in pendenza di ricorso al Giudice Tributario, tra le quali la sent. n. 1353/2015 Tribunale di Milano, n. 144/2016 del Tribunale di Parma, n. 156/2016 Tribunale di Rimini, n. 3571/2017 e 196/2018 Tribunale di Lecce. Analogamente, la recente sentenza n. 181/18 del Tribunale di Lucca (richiamata dal ricorrente a verbale) ha specificato che è illegittimo l’avviso che richiama un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate impugnato dal medesimo ricorrente.

Da ultimo, il Tribunale di Catania, con la recente pronuncia n. 669/2019, nel pronunciarsi su un caso analogo a quello sottoposto alla nostra attenzione, (nel quale il ricorrente, già prima dell’emissione dell’avviso di addebito impugnato aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria avverso l’accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, posto a fondamento dell’avviso di addebito opposto), concludeva affermando che “…Tale impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, con la conseguenza che la stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima e annullata, e ciò a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.”

Nel caso de quo, il ricorrente impugnava tempestivamente l’avviso di accertamento redatto ai fini IRPEF-IRAP-IVA dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone e, successivamente, in pendenza di tale ricorso non ancora definito, si vedeva notificare avviso di addebito per somme aggiuntive per maggiori contributi ritenuti dovuti in virtù dell’accertamento già notificatogli dall’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, produceva in giudizio copia del ricorso avverso l’avviso di accertamento depositato in data 05.09.2017 presso la Commissione Tributaria Prov.le di Frosinone con relativa ricevuta di iscrizione a ruolo (R.G.R. n. XX/2017), nonché copia dell’avviso di trattazione per l’udienza del 12.02.2018.

Provava, in tal modo, che alla data di formazione dell’avviso di addebito da parte dell’INPS (ovvero il 24.11.2017, come si evince dallo stesso avviso dell’Istituto), notificatogli in data 02.01.2018, era già pendente il ricorso avverso l’avviso di accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Prov.le di Frosinone (depositato in data 5.9.2017).

Il ricorrente proponeva opposizione avverso tale avviso di addebito mediante deposito del ricorso in data 08.02.2018.

L’Istituto, nella propria comparsa di costituzione, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione all’avviso di addebito per tardività della contestazione, per essere stato depositato il ricorso in data 28.03.2018, ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito (avvenuta in data 02.01.2018), nonché la propria carenza di legittimazione passiva.

Da un esame degli atti e, in particolare, dal timbro apposto sulla nota di iscrizione a ruolo e sulla pagina iniziale del ricorso, nonché dalla data riportata in alto a destra della copertina del fascicolo di ufficio, si evince il deposito del ricorso avvenuto in data 08.02.2019. Di conseguenza, si ritiene che tale eccezione non merita di essere accolta, stante la proposizione del ricorso avvenuta entro il termine di 40 giorni.

Analogamente, si ritiene che anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS non possa trovare accoglimento in quanto, come già osservato nella pronuncia del Tribunale di Catania su richiamata (n. 669/2019), ”indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto Ente è comunque il soggetto creditore dei contributi e somme aggiuntive pretese con gli avvisi di addebito opposti.”

Alla luce di quanto innanzi, pertanto, deve concludersi per l’accoglimento del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      accoglie il ricorso e, per l’effetto, revoca e dichiara improduttivo di effetti giuridici l’opposto avviso di addebito;

2.     condanna l’Istituto resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.

Cassino, 7 marzo 2019

Il GOP

Dott. avv. Giuditta Di Cristinzi