Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21565 - pubb. 30/04/2019

Illegittima segnalazione del consumatore alla Centrale Rischi e responsabilità dell’istituto di credito segnalante

Tribunale Como, 13 Novembre 2018. Est. Laura Serra.


Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – Responsabilità della banca segnalante – Onere risarcitorio – Ristoro della lesione alla riservatezza – Danno all’immagine e alla reputazione non “in re ipsa” – Liquidazione in via equitativa



E’ illegittimo il comportamento di un istituto di credito che procede alla segnalazione del cliente alla Centrale Rischi, in ragione di un asserito debito del tutto esiguo, senza valutare la posizione complessiva di quest’ultimo ed eventualmente offrire la possibilità di porvi rimedio.

Ricorre la condotta di illecito trattamento dei dati personali del cliente, in violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003, quando l’istituto di credito procede con colpevole negligenza, imprudenza e imperizia all’annotazione a sofferenza di un debito non esistente, senza dare preventiva informazione all’interessato dell’imminente registrazione dei dati in uno dei sistemi di informazione creditizia.

A fronte delle prove allegate dall’attore, la banca ha l’onere di dimostrare, ex art. 2050 c.c. (applicabile ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 196/2003), di aver adottato le misure del caso, al fine di evitare il danno, oltre all’onere di offrire elementi idonei ad escludere la propria responsabilità.

All’accertata violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003, consegue, a carico dell’istituto di credito segnalante, l’onere risarcitorio della lesione alla riservatezza subita dall’attore, nonché l’obbligo al risarcimento del danno alla reputazione e all’immagine dell’interessato.

Il danno alla reputazione e all’immagine, in quanto “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato, da chi ne fa domanda, anche attraverso presunzioni. La quantificazione di tale danno avviene necessariamente in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., dovendosi procedere a convertire in termini monetari un danno per sua natura non patrimoniale. (Oscar Sozzi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Oscar Sozzi


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