Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21462 - pubb. 02/04/2019

Interest Rate Swap: responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi comportamentali

Appello Milano, 10 Aprile 2018. Est. Rossella Milone.


Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Master Agreement ISDA – Clausola di proroga della giurisdizione – Interpretazione – Sussistenza giurisdizione del Giudice italiano – Domanda principale – Domanda responsabilità extracontrattuale

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Operatore qualificato – Art. 21 T.U.F. – Applicabilità anche agli operatori qualificati – Responsabilità

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Onere della prova – Responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi comportamentali – Finalità di copertura I.R.S. – Mancata produzione sottostante

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Contratto derivato complesso contenente “soglie Out” – Inidoneità I.R.S. a svolgere la funzione di copertura dall’aumento dei tassi di interesse – Responsabilità

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Mancata indicazione criteri di calcolo del Mark to Market – Violazione del dovere di trasparenza informativa – Responsabilità

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Violazione dei doveri comportamentali imposti dalla normativa di settore – Risarcimento dei danni – Quantificazione



L’art. 13 dell’ISDA Master Agreement rubricato “Governing Law and Jurisdiction” deve essere interpretato secondo il senso letterale e in senso rigorosamente restrittivo con la conseguenza che la clausola di deroga della competenza giurisdizionale si estende alle sole controversie attinenti al contratto e non anche a quelle di natura extracontrattuale. Il riferimento per la verifica della giurisdizione, inoltre, si desume per giurisprudenza costante dal petitum sostanziale e dalle ragioni della domanda (nel caso di specie la società attrice aveva chiesto in via principale l’accertamento della responsabilità extracontrattuale e precontrattuale e la conseguente condanna risarcitoria per violazioni di norme comportamentali da parte dell’intermediario finanziario). (Marco Dalla Zanna) (Franco Fabiani) (riproduzione riservata)

L’attribuzione all’investitore della qualità di “operatore qualificato” non esime la banca dal rispetto degli obblighi imposti dall’art. 21 T.U.F. (Marco Dalla Zanna) (Franco Fabiani) (riproduzione riservata)

Ricade sull’intermediario l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, da intendersi quale comportamento dell’intermediario volto a realizzare l’interesse del cliente a dotarsi di un idoneo strumento di copertura. L’impossibilità di accertare in modo compiuto la finalità di copertura del derivato, per la mancata produzione in giudizio del contratto assunto quale sottostante dell’I.R.S., deve ritenersi imputabile alla banca, che non ha consentito il raggiungimento della prova che avrebbe dovuto offrire. (Marco Dalla Zanna) (Franco Fabiani) (riproduzione riservata)

Il contrato derivato complesso contente “soglie out” è inidoneo, secondo una valutazione necessariamente ex ante, a svolgere la funzione di copertura contro il rischio di aumento dei tassi d’interesse ricercata dall’investitore. (Marco Dalla Zanna) (Franco Fabiani) (riproduzione riservata)

La mancata esplicitazione dei criteri di calcolo del Mark to Market, che non sono univoci né standardizzabili e devono, pertanto, essere indicati volta per volta, determina una violazione da parte dell’intermediario degli obblighi ad esso imposti, in particolare il “dovere di trasparenza informativa”. (Marco Dalla Zanna) (Franco Fabiani) (riproduzione riservata)

La condotta della banca non conforme ai doveri comportamentali imposti dalla normativa di settore comporta la condanna dell’istituto di credito al risarcimento dei danni, commisurati alla diminuzione patrimoniale patita dall’investire con i pagamenti dei differenziali negativi del derivato. (Marco Dalla Zanna) (Franco Fabiani) (riproduzione riservata)


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