Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2134 - pubb. 20/07/2010
Eccezioni del curatore e giuramento
Tribunale Vicenza, 16 Aprile 2009. Est. Limitone.
Fallimento – Stato passivo – Credito del professionista – Eccezione presuntiva di pagamento – Curatore – Proponibilità – Richiesta del curatore di documenti per valutare il quantum – Affermazione implicita di avvenuto pagamento – Natura di fatto confessoria – Non configurabilità – Giuramento decisorio de scientia – Ammissibilità – Formula. (21/04/2010)
Il Curatore, terzo interessato, può eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, codice civile.
E’ onere del difensore del Fallimento e non del curatore come tale nella fase amministrativa della insinuazione tardiva specificare quale tipo di eccezione intende sollevare.
La richiesta di fornire documentazione per valutare il quantum del debito, formulata nella fase “amministrativa” della verifica della domanda tardiva da parte del curatore, non può contraddire l’eccezione di prescrizione, non può avere natura confessoria ed è anzi doverosa da parte sua, quale terzo rispetto al rapporto in cui è maturata la prestazione, e che non può disporre dei diritti della massa.
Al curatore può essere deferito soltanto il giuramento de scientia, con la formula: “se ha notizia dell’estinzione del debito”, e non quello de veritate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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