Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21271 - pubb. 22/02/2019

Per ottenere i benefici previdenziali ex L.257/92 il lavoratore deve provare l’esposizione ultradecennale all’amianto

Tribunale Cassino, 15 Novembre 2018. Est. Giuditta Di Cristinzi.


Previdenza obbligatoria – Attività lavorativa ultradecennale in esposizione all’amianto – Benefici previdenziali ex L.257/92 – Sussistono



La dimostrazione della durata ultradecennale di attività lavorativa in un ambiente lavorativo con una forte presenza ed esposizione all’amianto comprova la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento al lavoratore dei benefici previdenziali ex art.13, comma 8, L.257/92. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI CASSINO

REPUBBLICA ITALINA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- Sezione Lavoro -

 

Il GOP, in funzione di giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, Dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente in data XX.XX.XX, il sig. DDTTLL si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Cassino, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della (oggi) Eni S.p.A., esercente attività nel settore del Gas-Acqua, con sede in loc. Arzano-Gaeta (LT) Lungomare Caboto s.n.c., dal giorno XX.XX.1960 (data di assunzione), sino al 31.12.1993; di aver iniziato a prestare la propria attività lavorativa in favore della XX S.p.A. già allorquando la stessa era denominata XX XX S.p.A., confluita, per processi di fusione e trasformazione societari, in GGIIPP S.p.A. – divenuta AAPP S.p.A.; di aver sempre prestato l’attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dalla sua data di assunzione all’interno dello stabilimento sito in loc. AA-GG Via LL CC; di essere stato addetto al reparto di produzione e lavorato per almeno otto ore giornaliere (in base all’orario giornaliero, dalle 8.00 alle 17.00 con pausa pranzo, ovvero osservando i seguenti turni di lavoro: 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00) e, per la durata di cinque giorni la settimana, a contatto con le caldaie con relativi tubi coibentati con amianto onde evitare la dispersione del calore; che, nei reparti in cui aveva prestato l’attività lavorativa, sin dalla sua assunzione, la copertura dei singoli capannoni era di amianto e, in generale la costruzione di tali strutture era stata realizzata utilizzando guarnizioni, giunti ed altro materiale di amianto; che in tutti gli impianti erano presenti tubazioni (al cui interno defluiva acqua, olio salamoia e vapore) interamente rivestite da amianto unitamente alle guarnizioni di giunture, come in amianto erano le pompe dei motori e le protezioni delle stesse, oltre a quelle dei motori dei carrelli elevatori; che i locali ove si trovavano i reparti nei quali lo stesso svolgeva la propria attività lavorativa erano e sono tuttora rivestiti di materiale con amianto; che l’amianto era largamente utilizzato come materiale isolante; che tutte le riparazioni e le operazioni di montaggio e smontaggio delle macchine prevedevano la necessità di togliere e rimettere la coibentazione di amianto con la conseguenza che avveniva irrimediabilmente una grande dispersione di amianto polveri e fibre di tale materiale, nell’ambiente di lavoro e, di conseguenza, l’aria diventava irrespirabile e i fili di amianto si attaccavano su tutto il corpo causando prurito per diversi giorni; che sugli impianti si agiva sia in emergenza che in normali condizioni operative e, quindi, agendo in condizioni di emergenza, le manovre venivano effettuate anche rompendo tubazioni, coibentazioni ecc, che poi rimanevano danneggiate fino alla sostituzione delle stesse durante le fermate, assai rare dell’impianto; che la società datrice di lavoro non gli aveva mai fornito, per lo svolgimento delle suddette mansioni, guanti, maschere e tute specifiche per la protezione contro i rischi da amianto; che, in tale stato di cose, non era e non è previsto un piano di pulizia sistematico con aspirazione delle polveri di amianto che si accumulavano in grande quantità su apparecchiature, tubazioni e parti di impianto, con la conseguenza che tali polveri erano continuamente messe in movimento dalla circolazione di aria interna; che la dismissione degli impianti e delle strutture di amianto o contenenti amianto aveva avuto inizio nell’anno 2001 circa; che, poiché aveva lavorato per un periodo superiore a dieci anni a contatto con l’amianto, aveva iniziato la procedura amministrativa presso gli istituti Inail e Inps per il riconoscimento dei benefici previdenziali ai sensi della L. 257/1992 senza ottenere riscontri positivi; che la fase amministrativa terminava con il ricorso al Comitato Provinciale, senza sortire alcun effetto.

Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto all’applicazione dei benefici attribuiti dall’art. 13 c. 8 L. 257/92 e s.m.i. consistente nell’incremento della anzianità contributiva e, per l’effetto condannare l’Inps, in persona del l.r.p.t., a riconoscere i benefici previdenziali previsti dalla citata norma mediante il ricalcolo della posizione contributiva moltiplicando il coefficiente pari ad 1,5 per l’intero periodo di contribuzione o per quel coefficiente ritenuto dal Giudice opportuno applicare. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorai in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Non si costituiva in giudizio l’Istituto convenuto, pertanto alla prima udienza, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.

All’esito dell’esame di un solo teste di parte ricorrente, all’udienza del 15.11.2018, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui veniva data lettura in aula.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni che saranno di seguito illustrate.

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici attributi dall’art. 13 c. 8 L. 257/92 e s.m.i. e, per l’effetto, la condanna dell’Inps a riconoscergli i benefici previdenziali previsti da tale norma mediante il ricalcolo della posizione contributiva moltiplicando il coefficiente pari ad 1,5, per l’intero periodo di contribuzione, o per quel coefficiente ritenuto opportuno applicare dal Giudice.

Tale norma, infatti, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.

Nel proprio ricorso introduttivo, il sig. DD TT forniva un elenco dettagliato delle mansioni svolte, delle modalità di svolgimento e della presenza di amianto all’interno di tutta la struttura.

Produceva, inoltre, libretto di lavoro attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della oggi XX S.p.A., già GG OO S.p.A., confluita per processi di fusione e trasformazione societari, in GG II PP S.p.A. – divenuta AA PP S.p.A., a far data dal XX.XX.1960 fino al 31.12.1993, con sede in loc. AA-GG LL CC.

L’escussione dell’unico teste, sig. FF EE LL, ammessa al fine di valutare le condizioni di lavoro del ricorrente, confermava le mansioni svolte dal ricorrente, il periodo durante il quale quest’ultimo aveva svolto la propria attività lavorativa presso la ditta AA (dal 1960 al 1993), nonché le condizioni della struttura in cui si trovavano ad operare.

Oltre a ciò, il ricorrente produceva in giudizio diverse sentenze pronunciate dal Tribunale di Latina vertenti sullo stesso oggetto della causa in esame e, in corso di causa, chiedeva di essere autorizzato al deposito cartaceo di CTU ambientali afferenti lo stesso sito e conferenti il medesimo reparto cui lo stesso era addetto (si veda il verbale di udienza del 13.7.18).

Ebbene, tutte le sentenze allegate dal ricorrente nella propria produzione, aventi ad oggetto il riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13 L. 257/92 (relativi all’incremento dell’anzianità contributiva), avevano avuto esito positivo e riconosciuto tale diritto.

Oltre a ciò, dalle informazioni desunte dalle CTU redatte nei giudizi promossi presso il Tribunale di Latina da ex colleghi del ricorrente ed aventi ad oggetto il riconoscimento di tale beneficio, (CTU prodotte in corso di causa), si evinceva la presenza ed utilizzo dell’amianto all’interno di tutto lo stabilimento.

Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, il teste sig. FF, affermava che il sig. “DD TT aveva fatto questo lavoro dal “60 al 1993. Lavoravamo per turni di otto ore al giorno, a ciclo continuo. (…) Il sig. DD TT lavorava nella sala pompe. Aggiungeva, inoltre, che tutte le tubazioni erano ricoperte di amianto. Lavoravamo a contatto con caldaie coibentate in amianto. I capannoni nei quali prestavamo attività lavorativa erano tutti ricoperti di amianto. Tutti i giunti, le guarnizioni e le strutture erano in amianto. (…) Usavamo guanti in amianto.”

Tale testimonianza, dunque, dimostrava e provava non solo il periodo lavorativo, le mansioni e l’orario di lavoro, ma anche la presenza di amianto in tutto il sito in cui il ricorrente operava (tutte, in ogni caso, elencate in modo dettagliato nel ricorso).

Alla luce di quanto innanzi, si ritiene che la domanda del sig. DD TT debba essere accolta.

La documentazione prodotta e le dichiarazioni del teste escusso hanno comprovato la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda. È stato, infatti, ampiamente dimostrato il periodo ultradecennale dell’attività lavorativa del sig. DD TT in un ambiente lavorativo con una forte presenza ed esposizione all’amianto, tali da riconoscere il diritto dello stesso ai benefici previdenziali ex art. 13, co. 8, L. 257/92.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.,

Il G.O.P.,

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      accoglie la domanda;

2.      dichiara il diritto del ricorrente all’applicazione dei benefici attribuiti dall’art. 13 c. 8, L. 257/92 e s.m.i. e, per l’effetto, condanna l’Inps a riconoscere al ricorrente tali benefici previdenziali mediante il ricalcolo della posizione contributiva con l’applicazione del coefficiente pari ad 1,5;

3.      condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in euro 1.200,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge.

Cassino, 15 novembre 2018

Il GOP in funzione di giudice del Lavoro

Dott. Avv. Giuditta Di Cristinzi