Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21212 - pubb. 12/02/2019

Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino

Cassazione civile, sez. II, 05 Dicembre 2018, n. 31462. Est. Criscuolo.


Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - Disciplina ex art. 1102 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Limiti - Fattispecie



Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l'installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini incompatibile con la realizzazione dell'opera). (massima ufficiale)


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