Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21172 - pubb. 05/02/2019

Notifica telematica ad indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE: nullità e rimessione in termini

Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2019, n. 287. Est. Meloni.


Notifica telematica - Nullità - Rimessione in termini



Il notificante può essere rimesso in termini ex art. 153 c.2 c.p.c. solo se l’esito negativo del procedimento notificatorio è dipeso da un errore oggettivo, incolpevole e giustificabile. Tale non è la circostanza che, in altri processi, il medesimo convenuto sia stato utilmente raggiunto dalla notifica eseguita allo stesso indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE. (Paola Merli) (riproduzione riservata)


 


Il Tribunale di Campobasso sezione specializzata in materia di immigrazione, con decreto in data 4/2/2016, ha confermato il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso in ordine alle istanze avanzate da D.D..

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza in data 1/2/2017, ha dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, sul presupposto che la notifica dell'atto di citazione di appello era stata effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione affidato ad un motivo.

Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

 

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente D.D. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1994, art. 11, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Campobasso erroneamente aveva dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, sul presupposto che la notifica dell'atto di citazione di appello era stata effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde e pertanto ha ritenuto nulla la notifica del ricorso perchè effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Correttamente la Corte di Appello di Campobasso ha ritenuto nulla la notifica del ricorso in quanto effettuata in sede di rinnovazione in luogo telematico pertinente alla corrispondenza istituzionale dell'Avvocatura Distrettuale e quindi ad un indirizzo diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato istituito per il processo telematico. La nullità non era stata sanata dal raggiungimento dello scopo in quanto il Ministero dell'Interno non si era costituito.

Il giudice di secondo grado ha diffusamente motivato esattamente affermando che l'assegnazione di un ulteriore termine per la notificazione, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori ex art. 153 c.p.c., è possibile solo a condizione che l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione mentre nella fattispecie la parte ricorrente non aveva dedotto sul punto alcuna giustificazione.

A tal riguardo non appare in effetti integrare l'errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata che in altri processi l'Avvocatura si era regolarmente costituita, nonostante la notifica fosse stata effettuata al medesimo indirizzo telematico riconducibile all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Pertanto in mancanza di errore incolpevole e giustificabile non può essere invocata la rimessione in termini e conseguente fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione rispetto a quello perentorio inutilmente scaduto (Cass. nr. 11154/2018 e SU 14916/2016).

Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Nulla per le spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2019.