Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21072 - pubb. 16/01/2019

Termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Cassazione civile, sez. II, 04 Dicembre 2018, n. 31316. Est. Carrato.


Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Esclusione - Fondamento



Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione. (massima ufficiale)


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